|
| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
La ricerca puo' avvenire per testo libero, anche parte di parola, di tutti i termini (AND) oppure ricerca per frase esatta.
E' possibile anche specificare il numero dell'articolo (o parte di esso: indicando 16 si trovera' anche 16 bis e 160) nel campo piu' piccolo.
Le frasi cercate vengano evidenziate nel testo con un fondo giallo. Le parole chiave inserite in apposito glossario sono navigabili e sono sottolineate dal software.
L'aggiornamento e' curato on line dagli autori.
|
|
ART. 116 (Responsabilità del fornitore)
Codice del consumo
-
- PARTE IV SICUREZZA E QUALITA’ TITOLO II Responsabilità per danno da prodotti difettosi
-
-
-
1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia
distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al
danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della
persona che gli ha fornito il prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il
luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in
visione del prodotto, se ancora esistente.
3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal
comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il
giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi
per la comunicazione prevista dal comma 1.
5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma
dell'articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la
persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il
convenuto può chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata
in giudizio.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato
nella Comunità europea,
quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore.
| |
La miniriforma dell'appello, l. 134 del 2012
avv. Claudio Mellone
4 video, 28 minuti
in MP3 ed MP4
|