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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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ART. 128 (Ambito di applicazione e definizioni)
Codice del consumo
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- PARTE IV SICUREZZA E QUALITA’ TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo
- CAPO I Della vendita dei beni di consumo.
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1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di
consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di
somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati
alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma 1, agisce per scopi
estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità
giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità
determinata;
3) l’energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria
attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l’importatore del bene di consumo nel territorio
dell’Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul
bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto
nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato,
sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda
alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;
f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo
conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del
tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
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