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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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ART. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale)
Codice del consumo
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- PARTE V ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA TITOLO I Le associazioni rappresentative a livello nazionale
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1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di
documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle
attività produttive, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo
esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul
territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore
allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli
articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate
dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di
contabilità delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione
all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di
imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite,
per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con
imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero delle attività produttive provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente
riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un
numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di
riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo
unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
6. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l’elenco di cui al comma 1,
comprensivo anche degli enti di cui all’articolo 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al
fine dell’iscrizione nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.
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