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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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ART. 141 (Composizione extragiudiziale delle controversie)
Codice del consumo
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- PARTE V ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA TITOLO II Le azioni inibitorie e l’accesso alla giustizia
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1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione
extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.
2. Il Ministero
delle attività produttive, d’intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla
Commissione europea l’elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in
materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della
Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e della raccomandazione
2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi
extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di
consumo. Il Ministero delle attività produttive, d’intesa con il Ministero della giustizia, assicura,
altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all’attuazione della risoluzione del Consiglio dell’Unione
europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per
la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del
comma 2 quelli costituiti ai sensi dell’articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad
organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente
qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.
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