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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

art. 19. (sentenza nel giudizio di opposizione e gravami).



Fallimento 2002 - - titolo ii del fallimento - capo i della dichiarazione di fallimento. - -




La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se questi non è opponente, e deve essere pubblicata, comunicata, affissa ed iscritta a norma dell'art. 17.
La sentenza che rigetta l'opposizione è notificata all'opponente.
In entrambi i casi il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.
Alla sentenza d'appello si applicano le disposizioni del primo e secondo comma.





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