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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

art. 27. (ruolo degli amministratori giudiziari).



Fallimento 2002 - - titolo ii del fallimento - capo ii degli organi preposti al fallimento. - -




Presso ogni tribunale è istituito il ruolo degli amministratori giudiziari, fra i quali, è scelto il curatore di fallimento. il tribunale tuttavia, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, può scegliere il curatore nel ruolo degli amministratori di un altro tribunale del distretto della corte di appello.
In casi eccezionali, il tribunale, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, può scegliere il curatore fra persone idonee anche non iscritte nel ruolo degli amministratori giudiziari.
Le norme relative alla formazione del ruolo e alla nomina e disciplina degli amministratori giudiziari saranno emanate con decreto reale.





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