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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

art. 32. (intrasmissiblità delle attribuzioni del curatore).



Fallimento 2002 - - titolo ii del fallimento - capo ii degli organi preposti al fallimento. - -




Il curatore esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio e non può' delegarle ad altri, tranne che per singole operazioni e previa autorizzazione del giudice delegato.
Può essere autorizzato da questo, previo parere del comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso lo stesso fallito, sotto la propria responsabilità.





Diritto penale, 2012

Avv. Claudio Mellone.

52 video, 8 ore

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