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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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art. 33. (relazione al giudice).
Fallimento 2002
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- titolo ii del fallimento
- capo ii degli organi preposti al fallimento.
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Il curatore, entro un mese dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sul tenore della vita privata di lui e della famiglia, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può' interessare anche ai fini dell'istruttoria penale.
Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. il giudice delegato può' chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.
Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte intorno alla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.
Nei primi cinque giorni di ogni mese il curatore deve presentare al giudice delegato un'esposizione sommaria della sua amministrazione ed esibire, se richiesto, i documenti giustificativi.
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da vedere, ascoltare e scaricare
ed. settembre 2012
dal 2008 best seller
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