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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

art. 45. (formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento).



Fallimento 2002 - - titolo ii del fallimento - capo iii degli effetti del fallimento. - -




Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.





La miniriforma dell'appello, l. 134 del 2012

avv. Claudio Mellone

4 video, 28 minuti

in MP3 ed MP4




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