RicercaGiuridica.com
La banca dati social e gratuita per le sentenze
Newsletter gratuita info e privacy:

Follow on Twitter Facebook Scrivici Stampa    


Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

art. 66. (azione revocatoria ordinaria)



Fallimento 2002 - - titolo ii del fallimento - capo iii degli effetti del fallimento. - -




Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.





146 video, 20 ore

da vedere, ascoltare e scaricare

ed. settembre 2012

dal 2008 best seller




RICORDA: TESTO NON VIGENTE - Tutti i diritti riservati - Info legali - Privacy policy - Ticker IusOnDemand srl - P.IVA: 04446030969