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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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art. 72. (vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti)
Fallimento 2002
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- titolo ii del fallimento
- capo iii degli effetti del fallimento.
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Se un contratto di vendita è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando il compratore è dichiarato fallito, il venditore ha diritto a compiere la sua prestazione, facendo valere nel passivo del fallimento il suo credito per il prezzo.
Se egli non intende valersi di tale diritto, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, dichiari di subentrare in luogo del fallito nel contratto, assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.
Il venditore può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore ad otto giorni, decorso il quale il contratto s'intende sciolto.
In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie. se la cosa venduta non è passata in proprietà del compratore, il curatore ha la scelta fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto. in caso di scioglimento del contratto, il compratore ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
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