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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

art. 75. (restituzione di cose non pagate)



Fallimento 2002 - - titolo ii del fallimento - capo iii degli effetti del fallimento. - -




Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, semprechè egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.





La miniriforma dell'appello, l. 134 del 2012

avv. Claudio Mellone

4 video, 28 minuti

in MP3 ed MP4




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