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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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art. 80. (contratto di locazione di immobili)
Fallimento 2002
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- titolo ii del fallimento
- capo iii degli effetti del fallimento.
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Il fallimento del locatore, salvo patto contrario, non scioglie il contratto di locazione d'immobili, ma il curatore subentra nel contratto.
In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un giusto compenso, che nel dissenso fra le parti è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. il credito per il compenso è privilegiato a norma dell'art. 2764 del codice civile.
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146 video, 20 ore
da vedere, ascoltare e scaricare
ed. settembre 2012
dal 2008 best seller
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