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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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art. 84. (apposizione di sigilli)
Fallimento 2002
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- titolo ii del fallimento
- capo iv della custodia e dell'amministrazione delle attività fallimentari.
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Dichiarato il fallimento, il giudice delegato o per sua delegazione, in caso d'impedimento, il pretore, procede immediatamente, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli, sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore. all'apposizione dei sigilli nella sede principale dell'impresa deve assistere, salvo legittimo impedimento, il curatore.
Per i beni che si trovano in altre località il giudice delegato richiede, per mezzo del cancelliere, i pretori competenti di procedere all'apposizione dei sigilli. il verbale redatto dal pretore è trasmesso immediatamente al giudice delegato.
Il giudice che procede all'apposizione dei sigilli può emettere i provvedimenti provvisori e conservativi che ritiene necessari, compreso quello della vendita delle cose deteriorabili.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
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