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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

art. 86. (cose non soggette all'apposizione dei sigilli)



Fallimento 2002 - - titolo ii del fallimento - capo iv della custodia e dell'amministrazione delle attività fallimentari. - -




Non sono poste sotto sigillo, oltre le cose che ne sono escluse dal codice di procedura civile:
1) le cose che servono all'esercizio dell'impresa, se questo, a giudizio del giudice, non può essere immediatamente interrotto;
2) le scritture contabili;
3) le cambiali e gli altri titoli scaduti o di imminente scadenza, che devono essere consegnati al curatore per la riscossione;
4) il danaro contante, da consegnarsi ugualmente al curatore, il quale provvede a depositarlo a norma dell'art. 34.
Di tutti questi oggetti si fa la descrizione nel processo verbale.
Le scritture contabili, dopo essere state vidimate dal giudice che procede, devono essere depositate nella cancelleria del tribunale. tuttavia il giudice delegato può autorizzare il curatore a trattenerle temporaneamente con l'obbligo di esibirle ad ogni legittima richiesta.





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