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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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art. 87. (rimozione dei sigilli e inventario)
Fallimento 2002
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- titolo ii del fallimento
- capo iv della custodia e dell'amministrazione delle attività fallimentari.
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Il curatore deve chiedere nel più breve termine possibile al giudice l'autorizzazione a rimuovere i sigilli ed a fare l'inventario. a tali operazioni egli procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se esiste, con l'assistenza del cancelliere del tribunale o della pretura, che ne redige processo verbale. possono intervenire i creditori.
Il giudice delegato può prescrivere speciali norme e cautele per l'inventario e, quando occorre, nomina uno stimatore.
Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'art. 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.
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La miniriforma dell'appello, l. 134 del 2012
avv. Claudio Mellone
4 video, 28 minuti
in MP3 ed MP4
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