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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

art. 92. (avviso ai creditori per la verifica).



Fallimento 2002 - - titolo ii del fallimento - capo v dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi. - -




Il curatore comunica, mediante raccomandata, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi indicati nell'art. 89 il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento, che riguardano la formazione dello stato passivo.
Per i creditori e per gli altri interessati non residenti nel regno l'avviso è rimesso a chi li rappresenta. se manca un loro rappresentante nel regno, il giudice può prorogare il termine e della proroga è data notizia a tutti gli altri creditori e interessati.





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