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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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art. 96. (verificazione dello stato passivo).
Fallimento 2002
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- titolo ii del fallimento
- capo v dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi.
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Nell'adunanza prevista dall'art. 16, n. 5, è esaminato, alla presenza del curatore e con l'intervento del fallito, lo stato passivo predisposto dal giudice. sono inoltre esaminate le domande di ammissione al passivo pervenute successivamente o presentate nell'adunanza stessa.
Il giudice, tenuto delle contestazioni e delle osservazioni degli interessati, nonché dei nuovi documenti esibiti, apporta allo stato passivo le modificazioni e le integrazioni che ritiene necessarie.
Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola adunanza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza che occorra altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.
Il giudice ha in ogni caso facoltà di riservarsi la definitiva formazione dello stato passivo fino a quindici giorni dopo che l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
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