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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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art. 110 (progetto di ripartizione).
Fallimento 2002
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- titolo ii del fallimento
- capo vii della ripartizione dell'attivo.
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Il curatore, ogni due mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'art. 97, salvo che il giudice delegato stabilisca un termine diverso, deve presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.
Il giudice, sentito il comitato dei creditori, apporta al progetto le variazioni che ravvisa convenienti e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che tutti i creditori ne siano avvisati.
I creditori possono far pervenire entro dieci giorni dall'avviso le loro osservazioni. trascorso tale termine, il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni, stabilisce con decreto il piano di reparto, rendendolo esecutivo.
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