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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

art. 116. (rendiconto del curatore).



Fallimento 2002 - - titolo ii del fallimento - capo vii della ripartizione dell'attivo. - -




Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, il curatore presenta al giudice delegato il conto della gestione.
Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria, e fissa l'udienza nella quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni.l'udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito.
Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza è data immediata comunicazione al fallito e ai singoli creditori.
Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto; altrimenti provvede a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi.





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