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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

art. 130. (sentenza di omologazione del concordato).



Fallimento 2002 - - titolo ii del fallimento - capo viii della cessazione della procedura fallimentare. - -




Il tribunale accerta l'osservanza delle prescrizioni di legge per l'ammissione e per la validità del concordato, esamina il merito delle proposte e la serietà delle garanzie offerte e decide su tutte le opposizioni con unica sentenza, omologando o respingendo il concordato.
La sentenza che omologa il concordato stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo non soggetto a reclamo.
Se nel concordato sono state concesse ipoteche a garanzia del concordato, il tribunale, nel pronunciare l'omologazione, fissa un breve termine per l'iscrizione delle ipoteche da eseguirsi dal curatore.
La sentenza è pubblicata ed affissa a norma dell'art. 17.
Essa è provvisoriamente esecutiva.tuttavia, alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è passata in giudicato, le somme dovute per l'adempimento del concordato devono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.





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