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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

art. 138. (annullamento del concordato).



Fallimento 2002 - - titolo ii del fallimento - capo viii della cessazione della procedura fallimentare. - -




Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.
Nessun'altra azione di nullità è ammessa.
La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura del fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.
L'azione di annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato.





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