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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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art. 146. (amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori).
Fallimento 2002
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- titolo ii del fallimento
- capo x del fallimento delle società.
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Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'art. 49. essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori.
Il giudice delegato, nell'autorizzare il curatore a proporre l'azione di responsabilità, può disporre le opportune misure cautelari.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
52 video, 8 ore
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