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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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art. 151. (società cooperative).
Fallimento 2002
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- titolo ii del fallimento
- capo x del fallimento delle società.
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Nel fallimento di una società cooperativa con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il giudice delegato, dopo la pronuncia del decreto previsto dall'art. 97, può autorizzare il curatore a chiedere ai soci il versamento delle somme necessarie per l'estinzione delle passività a norma dell'art. 2263 del codice civile. i contributi dei soci non ritenuti agevolmente solventi sono posti a carico degli altri soci.
A tale fine il curatore forma un piano di reparto e lo deposita nella cancelleria del tribunale dandone notizia ai soci mediante raccomandata con avviso di ricevimento. i soci che intendono proporre osservazioni e contestazioni, anche relativamente alla qualità di socio o all'estensione della propria responsabilità, devono depositarle presso la cancelleria entro quaranta giorni dal deposito del piano di reparto. il giudice delegato, sentito il curatore e tenuto conto delle osservazioni e delle contestazioni, apporta al piano di reparto le modificazioni e integrazioni che ritiene necessario. il piano di reparto è dichiarato esecutivo con decreto del giudice ed è depositato in cancelleria, dove ogni interessato può prenderne visione.
Chi ha contestato la qualità di socio o l'estenzione della propria responsabilità può, entro quindici giorni dal deposito del piano di reparto in cancelleria, proporre opposizione davanti al tribunale in contraddittorio del curatore. l'opposizione non sospende l'esecuzione del piano di reparto nemmeno nei confronti dell'opponente. in ogni altro caso è ammesso il reclamo a norma dell'art. 26.
Se l'esazione di alcuna delle quote comprese nel piano di reparto risulti non facilmente realizzabile, può essere formato un piano di reparto supplementare secondo le disposizioni dei commi precedenti.
Resta salva l'azione di regresso tra i soci a norma dell'art. 1299 del codice civile, nonché il diritto di rimborso delle somme che residuano dopo l'estinzione delle passività.
Al fine di assicurare la riscossione dei contributi dovuti dai soci, il giudice delegato su proposta del curatore, può in qualunque tempo ordinare con decreto il sequestro dei beni dei soci stessi.
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La miniriforma dell'appello, l. 134 del 2012
avv. Claudio Mellone
4 video, 28 minuti
in MP3 ed MP4
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