RicercaGiuridica.com
La banca dati social e gratuita per le sentenze
Newsletter gratuita info e privacy:

Follow on Twitter Facebook Scrivici Stampa    


Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

art. 155. (presupposti e norme applicabili).



Fallimento 2002 - - titolo ii del fallimento - capo xi del procedimento sommario. - -




Se all'atto della dichiarazione di fallimento o dell'accertamento del passivo risulta che le passività del debitore non superano lire cinquantamila, il tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento, o con decreto successivo da pubblicarsi a norma dell'art. 17, dispone che il fallimento si svolga o prosegua con procedimento sommario.
tuttavia, se successivamente risulta che l'ammontare del passivo supera lire cinquantamila, il giudice deve informarne il tribunale, che dispone la prosecuzione del fallimento con le norme ordinarie, restando fermi gli atti compiuti.
Nel procedimento sommario si applicano le disposizioni stabilite per il fallimento, in quanto compatibili con le norme seguenti.





Corsi di formazione on line



RICORDA: TESTO NON VIGENTE - Tutti i diritti riservati - Info legali - Privacy policy - Ticker IusOnDemand srl - P.IVA: 04446030969