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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

art. 191. (poteri di gestione del commissario giudiziale).



Fallimento 2002 - - titolo iv dell'amministrazione controllata - - -




Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d'ufficio e sentito il comitato dei creditori, può' con decreto non soggetto a reclamo, affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore, determinandone i poteri.
Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166.
In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell'art. 116.





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