RicercaGiuridica.com
La banca dati social e gratuita per le sentenze
Newsletter gratuita info e privacy:

Follow on Twitter Facebook Scrivici Stampa    


Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

art. 192 (relazioni del commissario giudiziale e revoca dell'amministrazione controllata).



Fallimento 2002 - - titolo iv dell'amministrazione controllata - - -




Il commissario giudiziale riferisce ogni due mesi al giudice delegato sull'andamento dell'impresa.
Il commissario giudiziale e il comitato dei creditori devono inoltre denunciare al giudice delegato i fatti che consigliano la revoca dell'amministrazione controllata, non appena ne vengano a conoscenza.
Se in qualunque momento risulta che l'amministrazione controllata non può' utilmente essere continuata, il giudice delegato, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento, salva la facoltà dell'imprenditore di proporre il concordato preventivo secondo le disposizioni del titolo precedente.





Diritto penale, 2012

Avv. Claudio Mellone.

52 video, 8 ore

Vedi l'indice




RICORDA: TESTO NON VIGENTE - Tutti i diritti riservati - Info legali - Privacy policy - Ticker IusOnDemand srl - P.IVA: 04446030969