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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

art. 201 (effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti)



Fallimento 2002 - - titolo v della liquidazione coatta amministrativa - - -




Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo ii, capo iii, sezione ii e sezione iv e le disposizioni dell'art. 66.
Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.





Diritto penale, 2012

Avv. Claudio Mellone.

52 video, 8 ore

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