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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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art. 203. (effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza)
Fallimento 2002
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- titolo v della liquidazione coatta amministrativa
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Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 195 e 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo ii, capo iii, sezione iii, anche nei riguardi dei soci a responsabilitā illimitata. si applicano inoltre nei confronti di questi ultimi, degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e dei componenti degli organi di vigilanza le disposizioni degli articoli 216 a 219 e 223 a 225.
L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.
Il commissario liquidatore presenta al procuratore del re imperatore una relazione in conformitā di quanto č disposto dall'art. 33, primo comma.
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ed. settembre 2012
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