|
| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
La ricerca puo' avvenire per testo libero, anche parte di parola, di tutti i termini (AND) oppure ricerca per frase esatta.
E' possibile anche specificare il numero dell'articolo (o parte di esso: indicando 16 si trovera' anche 16 bis e 160) nel campo piu' piccolo.
Le frasi cercate vengano evidenziate nel testo con un fondo giallo. Le parole chiave inserite in apposito glossario sono navigabili e sono sottolineate dal software.
L'aggiornamento e' curato on line dagli autori.
|
|
art. 214. (concordato)
Fallimento 2002
-
- titolo v della liquidazione coatta amministrativa
-
-
-
Dopo il deposito dell'elenco previsto dall'art. 209 l'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'art. 152, se si tratta di società.
La proposta di concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. essa è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall'autorità che vigila sulla liquidazione. entro trenta giorni dal deposito gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario.
Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio. la sentenza che approva il concordato è pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale.
Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opponenti possono appellare entro quindici giorni dall'affissione. la sentenza è pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione decorre dall'affissione.
Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.
| |
La miniriforma dell'appello, l. 134 del 2012
avv. Claudio Mellone
4 video, 28 minuti
in MP3 ed MP4
|