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TRIBUNALE DI UDINE - (5293)
SpammingNon penalmente rilevante. Fonte e massima: http://www.altalex.com/index.php?idnot=4288 |
TRIBUNALE DI UDINE UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - art. 409 c. 6 c.p.p. - Il Giudice per le Indagini Preliminari dott. Alberto Scaramuzza, Letti gli atti del procedimento penale N. ***/05 R.G. G.I.P. nei confronti di *** Art. 167 D.lvo 196/03; Letta l’opposizione presentata nell’interesse di *** ; Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 24/01/’05; Sentite le parti intervenute all’odierna udienza camerale; Ritenuto che non appare sussistere nella fattispecie concreta il “NOCUMENTO” richiesto dalla norma incriminatrice, non ritenendo questo Giudice che il nocumento sia in re ipsa, nell’invio di messaggio elettronico commerciale, essendosi trattato nel caso di specie di un solo messaggio non ripetuto che non ha provocato un concreto vulnus alla persona offesa, ma una lesione minima della privacy che non ha determinato un danno patrimonialmente apprezzabile; Visto l’art. 409 c. 6 c.p.p. P.Q.M. Ordina l’archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede. Udine, 6/05/’05 Il Giudice Dott. Alberto Scaramuzza Tags: spamming >
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