Cassazione – Sentenza n. 18454/2007 - (2723)
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Svolgimento del processo Con sentenza del 27 marzo - 21 maggio 2000 il Tribunale di Ancona pronunciava la separazione personale dei coniugi C.V. e Ci.Ca. con addebito al marito ed attribuiva alla moglie un assegno di mantenimento di Euro 826,40 mensili. Affermava altresì in motivazione che la domanda del C. di addebito della separazione alla moglie non era stata mai formalizzata, onde nessuna pronuncia andava emessa al riguardo. L'appello proposto dal C. avverso tale pronuncia era rigettato con sentenza del 31 marzo - 14 aprile 2004 della Corte di Appello di Ancona. Osservava in motivazione la Corte territoriale che l'unica causa certa della crisi coniugale era da identificare nell'allontanamento definitivo dell'uomo dalla casa coniugale e dalla famiglia per trasferirsi all'estero, come dal medesimo parzialmente ammesso, onde doveva disattendersi sia la richiesta di esclusione dell'addebito, sia quella - il cui esame postulava la valutazione di tempestività e ritualità della sua proposizione - di addebito della separazione alla moglie. Quanto alla misura dell'assegno, osservava che mentre il C. godeva di una pensione lorda di Euro 2.389,87, e presumibilmente di altre entrate, non avendo egli ottemperato all'invito a produrre la dichiarazione dei redditi, la moglie non aveva altre risorse oltre la casa in cui viveva, per la quale era onerata di un mutuo, e che pertanto la quantificazione operata dal primo giudice non appariva suscettibile di riduzione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C. sulla base di tre motivi illustrati con memoria. Non vi è controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697 e 2729 c.c., si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la circostanza del volontario abbandono della casa familiare posta a fondamento dell'addebito "parzialmente" ammessa dall'appellante, omettendo di porre in relazione le dichiarazioni dal medesimo rese con le deposizioni dei testi che avevano negato detta circostanza e prospettato elementi di responsabilità della moglie, e per avere quindi con motivazione carente ricostruito i fatti in contrasto con le risultanze di causa. Si sostiene inoltre che la Corte di Appello ha violato il principio che impone di decidere iuxta alligata et protata, oltre che in relazione all'addebito, anche con riguardo alla disponibilità reddituale del C., che sulla base di una non consentita presunzione ha ritenuto più favorevole di quanto non risultasse documentalmente. La censura è inammissibile. Ed invero, nonostante il tenore letterale della relativa rubrica, essa appare diretta non già a denunciare vizi di violazione di legge o carenze motivazionali, ma unicamente a prospettare una nuova valutazione delle emergenze probatorie ed a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti di causa sia in relazione all'addebito della separazione che con riguardo all'accertamento delle condizioni economiche del ricorrente. Sotto l'apparente denuncia di vizi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente tende sostanzialmente, ma inammissibilmente, ad effettuare un apprezzamento delle risultanze processuali difforme da quello operato dal giudice di merito nell'esercizio del suo potere esclusivo di accertamento dei fatti, in ordine al quale detto Giudice, per quel che in questa sede interessa, ha reso adeguata e coerente motivazione. Con il secondo motivo, denunciando vizi della motivazione sulla fonte del convincimento del Giudice, sulla valutazione della prova documentale e sulla attendibilità e concludenza delle risultanze processuali, omessa valutazione di risultanze e prove acquisite al processo, ma contrarie a quelle considerate, si deduce che la sentenza impugnata ha attribuito rilievo prevalente alla "libera volontà dell'uomo" di lasciare la famiglia, senza tener conto delle ragioni dal medesimo addotte a giustificazione del suo allontanamento, concernenti la condotta vessatoria della moglie nei suoi confronti, ed omettendo di valutare il comportamento reciproco e complessivo dei coniugi. Anche tale motivo è inammissibile, in quanto si risolve anch' esso in una sollecitazione ad una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito ed utilizzato dalla Corte di Appello e nella prospettazione, peraltro del tutto generica, della sussistenza di elementi asseritamente idonei a fondare un diverso convincimento in ordine alla responsabilità della crisi coniugale, che detta Corte ha motivatamente ancorato alla decisione del C. di lasciare la casa familiare per trasferirsi all'estero. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 151 c.c., e art. 112 c.p.c., si censura la pronuncia impugnata per non aver considerato la domanda dell'attore nella sua globalità, come diretta ad ottenere la separazione anche senza addebito, in presenza di una situazione di intollerabilità dell'ulteriore convivenza determinata dai continui contrasti ed incomprensioni tra i coniugi. Anche tale motivo non sfugge alla sanzione di inammissibilità. Ed invero la censura non appare pertinente rispetto alle statuizioni della Corte territoriale la quale, pronunciando sull'appello del C. diretto ad ottenere l'esclusione dell'addebito nei suoi confronti sancito dal primo giudice e l'attribuzione di responsabilità alla moglie, ha puntualmente pronunciato su entrambe le censure, confermando l'addebitabilità della crisi coniugale al marito ed escludendo, ove anche potessero ritenersi superabili i rilievi di irritualità e tardività della relativa domanda, profili di responsabilità a carico della moglie. Il ricorso deve essere in conclusione dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva. P.Q.M. LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Tags: famiglia > separazione addebito > visite >
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