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GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI (NA) - (8104)




PROCURA E RAPPRESENTANZA gentilmente inviata dal dott. Italo Bruno

Il difensore che sia munito di procura per una determinata controversia non può, in base a tale originario mandato ad litem, effettuare una chiamata in garanzia di un terzo, introducendo in tal modo nel processo una nuova e distinta controversia, in quanto i suoi poteri non possono estendersi, ex art. 84 c.p.c., oltre l’ambito della lite per il quale è stato conferito il mandato./r/nLa chiamata del terzo è ammissibile, in forza del mandato originario, solo se è indispensabile per la definizione del rapporto originario e non implichi proposizione di domande nuove, ma si ricolleghi a mere esigenze difensive o a ragioni di comunanze di cause o all’esigenza d’integrazione del contraddittorio./r/n/r/nL’amministratore di un condominio deve dimostrare la sua legittimazione a contraddire depositando il verbale con cui l’assemblea del condominio l’ha nominato rappresentante dello stesso./r/n





SENT.N.___________

CRON.N.___________

REP. N.___________

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 18/04 - Affari Contenziosi Civili - aventi ad oggetto:

Risarcimento danni.

T R A

(…) Luigi, elett.te dom.to in Pozzuoli (NA) alla Via (…) n. (…) presso lo studio dell’Avv. Giuseppe (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTORE

E

CONDOMINIO di Via (…) – NAPOLI, in persona dell’Amministratore pro-tempore, elett.te dom.to in Napoli alla Via (…) n. (…) presso lo studio dell’avv. Paola (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; CONVENUTO

NONCHÉ

S.p.A. GENERALI, in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Napoli alla Via (…) presso lo studio dell’avv. Fabrizio (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di chiamata in causa; CHIAMATA-CONVENUTA

RICHIESTE

Per l’attore: rigettare l’eccezione d’incompetenza territoriale; dichiarare la contumacia del convenuto Condominio per difetto di rappresentanza; rinviare ex art. 320 c.p.c.

Per il convenuto Condominio: dichiarare l’incompetenza territoriale del giudice adito.

Per la chiamata S.p.A. Generali: dichiarare l’inammissibilità della chiamata in causa; estromettere la Società dal procedimento; condannare il Condominio al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio; in subordine dichiarare l’incompetenza territoriale del giudice adito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…) Luigi, con atto di citazione ritualmente notificato in data 9/12/03 al CONDOMINIO di Via (…) n. (…) in Napoli, in persona dell’Amministratore pro-tempore, lo conveniva in giudizio per ottenere il risarcimento delle lesioni subite da un'ornia di marmo staccatasi dal muro perimetrale del fabbricato condominiale.

Nell’atto di citazione premetteva:

- che, il giorno 17/12/02 alle ore 15,50, mentre percorreva a piedi Via (…) in Napoli, veniva colpito da un’ornia di marmo staccatasi dal muro perimetrale del fabbricato con il numero civico (…);

- che a seguito dell’incidente riportava lesioni tali da essere medicato presso il p.s. dell’Ospedale CTO di Napoli dove i sanitari di turno gli diagnosticavano: contusione spalla sinistra;

- che, sebbene ritualmente invitato a risarcire i danni con lettera racc. a.r. n. 11775588415-1 ricevuta il 13/1/03, il Condominio di Via (…) n. (…) non vi provvedeva.

Instauratosi il procedimento, si costituiva il Condominio che, nella comparsa di costituzione e risposta eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito ma, non la reiterava a verbale di prima udienza dove, invece, chiedeva di chiamare in causa ed in garanzia la S.p.A. Generali, Compagnia di assicurazione del fabbricato condominiale che, si costituiva ed eccepiva il difetto di procura del condominio a chiamare in causa il terzo.

All’udienza di rinvio per la chiamata del terzo, il convenuto condominio riproponeva l’eccezione d’incompetenza territoriale a cui si associava la convenuta Spa Generali.

Sull’opposizione dell’attore che, eccepiva il difetto di rappresentanza sia del Condominio che della Spa Generali, questo Giudice si riservava con termine di giorni 20 per note.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di nullità della chiamata in garanzia sollevata dalla S.p.A. Generali è fondata e va accolta.

- Il difensore che sia munito di procura per una determinata controversia non può, in base a tale originario mandato ad litem, effettuare una chiamata in garanzia di un terzo, introducendo in tal modo nel processo una nuova e distinta controversia, in quanto i suoi poteri non possono estendersi, ex art. 84 c.p.c., oltre l’ambito della lite per il quale è stato conferito il mandato.

- La chiamata del terzo è ammissibile, in forza del mandato originario, solo se è indispensabile per la definizione del rapporto originario e non implichi proposizione di domande nuove, ma si ricolleghi a mere esigenze difensive o a ragioni di comunanze di cause o all’esigenza d’integrazione del contraddittorio (Cass. 1695/81; 849/83; 3274/86; 5038/96; 10307/96).

- Il difensore del convenuto è abilitato in forza dell’originaria procura, alla chiamata in causa di un terzo, allorché detta chiamata sia stata effettuata individuando nel chiamato il soggetto direttamente ed effettivamente tenuto alla prestazione pretesa dall’attore, per effetto dell’estensione dell’originaria domanda (Cass. 9/10/03 n.1555; Cass. 5/10/01 n.12293; Cass. 31/3/00 n.3928; Cass. 14/4/84 n2415; Cass. 6/2/82 n.682);

Nel caso di specie, la chiamata in garanzia della S.p.A. Generali ha introdotto nel processo una nuova e distinta controversia fondata sul rapporto contrattuale di assicurazione, diverso da quello dedotto in causa (responsabilità extracontrattuale), donde la necessità di una procura speciale, che manca al procuratore del Condominio convenuto.

Per quanto concerne l’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dal convenuto Condominio in comparsa di costituzione e risposta e reiterata all’udienza di rinvio per la chiamata del terzo, non può essere accolta per diversi motivi:

1) il convenuto Condominio è carente di legittimazione a contraddire non avendo dimostrato la rappresentanza dell’Amministratore che ha conferito il mandato ad litem;

2) l’eccezione è stata eccepita solo in comparsa di costituzione e risposta e non reiterata a verbale di prima udienza dove, il procuratore del Condominio, ha richiesto la chiamata in garanzia della Spa Generali rinunciando, così, all’eccezione. Infatti, nella comparsa di costituzione e risposta, il convenuto Condominio, concludeva: - in via principale – dichiarare l’incompetenza territoriale del giudice adito; in via subordinata – autorizzare la chiamata in garanzia della Spa Generali;

3) con la chiamata in causa del terzo, la causa si è radicata definitivamente dinanzi a questo Giudice.

La peculiarità della questione trattata induce il Giudicante a compensare le spese del procedimento tra il Condominio di Via (…) n. (…) di Napoli e la S.p.A. Generali.

La sentenza non è esecutiva in quanto la disciplina dell’esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna che, è l’unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) Luigi nei confronti del CONDOMINO di Via (…) n. (…) in Napoli, in persona dell’Amministratore pro-tempore, e dal CONDOMINIO di Via (…) n. (…) in Napoli nei confronti della S.p.A. GENERALI, in persona del legale rapp.te pro-tempore, così provvede:

1) dichiara la propria competenza;

2) dichiara la nullità della chiamata in causa della S.p.A. GENERALI e la estromette dal procedimento;

3) compensa le spese del procedimento tra il CONDOMINIO di Via (…) n. (…) in Napoli e la S.p.A. GENERALI;

4) provvede per l’ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza;

5) sentenza non esecutiva.

Così deciso in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 21 luglio 2004.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL GIORNO 21 luglio 2004

IL CANCELLIERE

Data_Inserimento - 24/07/2004

Ufficio_giudiziario - GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI (NA)

Descrizione - PROCURA E RAPPRESENTANZA

Massima - Il difensore che sia munito di procura per una determinata controversia non può, in base a tale originario mandato ad litem, effettuare una chiamata in garanzia di un terzo, introducendo in tal modo nel processo una nuova e distinta controversia, in quanto i suoi poteri non possono estendersi, ex art. 84 c.p.c., oltre l’ambito della lite per il quale è stato conferito il mandato.

La chiamata del terzo è ammissibile, in forza del mandato originario, solo se è indispensabile per la definizione del rapporto originario e non implichi proposizione di domande nuove, ma si ricolleghi a mere esigenze difensive o a ragioni di comunanze di cause o all’esigenza d’integrazione del contraddittorio.

L’amministratore di un condominio deve dimostrare la sua legittimazione a contraddire depositando il verbale con cui l’assemblea del condominio l’ha nominato rappresentante dello stesso.

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