Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro
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Contenzioso tributario - Efficacia del giudicato penale nel processo tributario - Sentenza Cassazione 19.3.2002 n. 3961 (Tributario)

2002-04-02 Articolo successivo - Stampa

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"Ai sensi dell' art. 654 cod. proc. pen., l'efficacia vincolante del giudicato penale nei giudizi civili ed amministrativi per coloro che abbiano partecipato al processo penale è espressamente sottoposta alla duplice condizione che nel giudizio civile o amministrativo ( e quindi anche in quello tributario) la soluzione dipenda dagli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudicato penale e che la legge civile non ponga limitazione alla prova "della posizione soggettiva controversa"; va conseguentemente esclusa l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione (dal reato di cui all' art. 1, secondo comma, l. n. 516 del 1982 adottata con la formula "perché il fatto non sussiste" ) nel giudizio tributario, in quanto, da un canto, gli accertamenti induttivi effettuati in base alle caratteristiche dell'attività non possono considerarsi rientrare nella nozione di "fatti materiali", non essendo la presunzione un fatto materiale inteso nella sua realtà fenomenica bensì un'operazione mentale con la quale - attraverso il ragionamento induttivo - si perviene a considerare come accertata la verità di un fatto; d'altro canto, il processo tributario è notoriamente caratterizzato da un sistema probatorio molto limitato rispetto a quello penale, sia per la presenza di presunzioni legali sia per il divieto di prova testimoniale." (Da www.massime.it)


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