Diritto Tributario

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Tributi diretti - Immobili di interesse storico - Criterio di determinazione dell'imponibile

2006-02-04 Articolo successivo - Stampa

abstract: Circolare Ag. Entrate 17.1.2006 n. 2

Segnalato da Franco Ionadi - Fonte: Ricerca giuridica Approfondimenti: > >


Oggetto:

Determinazione del reddito degli immobili di interesse storico e/o artistico

e gestione delle relative controversie

Testo:

1. PREMESSA.

Con la circolare n. 9/E del 14 marzo 2005, preso atto delle pronunce

della Corte Costituzionale e dell'orientamento assunto dalla Corte di

Cassazione, si e' ritenuta non ulteriormente sostenibile la tesi

interpretativa che, in via generalizzata, negava l'estensione agli immobili

di interesse storico e/o artistico concessi in locazione del trattamento

speciale previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n.

413,.

In particolare, con la predetta circolare e' stata rappresentata

l'opportunita' di:

. abbandonare le controversie volte ad affermare la determinazione

del reddito degli immobili di interesse storico e/o artistico,

concessi in locazione ad uso abitativo, sulla base del relativo canone;

. sostenere invece, in conformita' alla sentenza della Suprema Corte

n. 11211 del 30 luglio 2002,, le ragioni dell'erario nei casi in cui

fosse stata presentata istanza di rimborso in relazione ad unita'

immobiliari vincolate, concesse in locazione e classificate

catastalmente come negozio, magazzino, laboratorio, ufficio, immobile

a destinazione speciale, ecc. ..., o comunque destinate ad uso diverso

da quello abitativo.

2. EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

Con la sentenza n. 2178 del 3 febbraio 2005 la Corte di Cassazione ha

pero' escluso di aver affermato con la sentenza n. 11211 del 2002 "il

principio secondo cui, in base all'art. 11 della legge n. 413 del 1991, gli

jimmobili storici e/o artistici' compresi nel gruppo catastale jA' siano

soggetti a diverso trattamento fiscale a seconda che siano locati ad uso

abitativo o ad un uso diverso da quello locativo".

Con le successive sentenze nn. 10860 e 10862 del 23 maggio 2005 la

Suprema Corte ha ribadito che, "con la sentenza n. 2178/2005, ha escluso di

aver inteso sancire, con la sentenza n. 11211/2002, la rilevanza della

destinazione d'uso degli immobili di interesse storico-artistico ai fini

dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 11, comma 2, L. n.

413/1991."

In queste ultime pronunce viene ulteriormente chiarito che "Sarebbe

comunque non condivisibile una interpretazione della disposizione di cui

all'art. 11, comma 2, L. n. 413/1991 che ne limitasse l'applicabilita' ai

soli immobili di interesse storico artistico adibiti ad uso abitativo.

"(...) Sicche' limitare l'applicazione della disposizione di cui

all'art. 11, comma 2, della L. n. 413/1991 ai soli immobili di interesse

storico artistico (che siano locati) ad uso abitativo, significherebbe

introdurre nel sistema una distinzione non ragionevole tenuto conto della

ratio legis della norma agevolativa - e optare, di conseguenza, per una

interpretazione della stessa norma che non sarebbe costituzionalmente

conforme.

"(...) Se la regola generale per gli immobili di interesse

storico-artistico e' l'irrilevanza tout court del reddito locati

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