Diritto TributarioLa banca dati tributaria
| A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro |
| Home - Cerca - G.U. Finanze - Giurisprudenza - Indice - Percorsi - Presentazione | Newsletter | ||||
|
Dopo le anticipazioni di stampa dei giorni scorsi, il presidente dei commercialisti lancia l'allarme sul nuovo redditometro. "Si rischia di snaturarlo e di condannarlo al fallimento" Segnalato da Spataro - Fonte: Cncdec Approfondimenti: tributario > studi di settore > redditometro > famiglie > & "In particolare, secondo i commercialisti, non convince l’ipotesi che, per il calcolo del reddito presunto da redditometro, possano venire applicati “coefficienti di trasformazione” anche per le spese di natura monetaria, sulla base di valutazioni concernenti la natura più o meno voluttuaria della spesa, la composizione del nucleo familiare e la sua collocazione geografica. A titolo di esempio, 100 euro spesi per una beauty farm potrebbero implicare non 100, bensì 200, 300 o 400 euro di reddito presunto, a seconda dei casi." Il motivo e' semplice: "Da questo punto di vista, anche la scelta del legislatore di abbassare dal 25% al 20% lo scostamento reddituale che rende applicabile la presunzione, rendendo per altro sufficiente lo scostamento su un solo anno (e non più su almeno due), testimonia, per i commercialisti, “come una volta ancora il bisogno di gettito dell’Erario stia prevalendo sulla lucidità”." SIamo al di fuori di ogni legalita'. La spese per una scuola privata, le spese condominiali, la ristrutturazione di casa vengono valutate con criteri non reali: la famiglia che si indebita per mandare i figli in scuole private o che provvede alla manutenzione di un immobile non mantenuto per decine di anni sara' sanzionata. Ed e' solo l'inizio. Nel silenzio della stampa. "Art. 22 (Aggiornamento dell'accertamento sintetico) 1. Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo piu' efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti: "L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. La determinazione sintetica puo' essere altresi' fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicita' biennale. In tale caso e' fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.".
|
|
|
|