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Cod.Civ.2018 con articoli
o
solo struttura
Cod.Civ.2018
Art. 1.
E' approvato il testo del Codice civile, il quale, preceduto dalle disposizioni su
Art. 2.
Un esemplare del testo del Codice civile, firmato da Noi e contrassegnato dal Nost
CAPO I
Delle fonti del diritto
Art. 1.
Indicazione delle fonti.
Art. 2.
Leggi.
Art. 3.
Regolamenti.
Art. 4.
Limiti della disciplina regolamentare.
Art. 5.
Norme corporative.
Art. 6.
Formazione ed efficacia delle norme corporative.
Art. 7.
Limiti della disciplina corporativa.
Art. 8.
Usi.
Art. 9.
Raccolte di usi.
CAPO II
Dell'applicazione della legge in generale
Art. 10.
Inizio dell'obbligatorieta' delle leggi e dei regolamenti.
Art. 11.
Efficacia della legge nel tempo.
Art. 12.
Interpretazione della legge.
Art. 13.
Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative.
Art. 14.
Applicazione delle leggi penali ed eccezionali.
Art. 15.
Abrogazione delle leggi.
Art. 16.
Trattamento dello straniero.
Art. 17.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 18.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 19.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218 167
Art. 20.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 21.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 22.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 23.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 24.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 25.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 26.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 27.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 28.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 29.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 30.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 31.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
LIBRO PRIMO
TITOLO I
DELLE PERSONE FISICHE
Art. 1.
Capacita' giuridica.
Art. 2.
Maggiore eta'. Capacita' di agire.
Art. 3.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39
Art. 4.
Commorienza.
Art. 5.
Atti di disposizione del proprio corpo.
Art. 6.
Diritto al nome.
Art. 7.
Tutela del diritto al nome.
Art. 8.
Tutela del nome per ragioni familiari.
Art. 9.
Tutela dello pseudonimo.
Art. 10.
Abuso dell'immagine altrui.
TITOLO II
DELLE PERSONE GIURIDICHE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 11.
Persone giuridiche pubbliche.
Art. 12.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
Art. 13
Societa'.
CAPO II
Delle associazioni e delle fondazioni
Art. 14.
Atto costitutivo.
Art. 15.
Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.
Art. 16.
Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.
Art. 17.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127 108
Art. 18.
Responsabilita' degli amministratori.
Art. 19.
Limitazioni del potere di rappresentanza.
Art. 20.
Convocazione dell'assemblea delle associazioni.
Art. 21.
Deliberazioni dell'assemblea.
Art. 22.
Azioni di responsabilita' contro gli amministratori.
Art. 23.
Annullamento e sospensione delle deliberazioni.
Art. 24.
Recesso ed esclusione degli associati.
Art. 25.
Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.
Art. 26.
Coordinamento di attivita' e unificazione di amministrazione.
Art. 27.
Estinzione della persona giuridica.
Art. 28.
Trasformazione delle fondazioni
Art. 29.
Divieto di nuove operazioni.
Art. 30.
Liquidazione.
Art. 31.
Devoluzione dei beni.
Art. 32.
Devoluzione dei beni con destinazione particolare.
Art. 33.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
Art. 34.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
Art. 35.
Disposizione penale.
CAPO III
Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
Art. 36.
Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute
Art. 37.
Fondo comune.
Art. 38.
Obbligazioni.
Art. 39.
Comitati.
Art. 40.
Responsabilita' degli organizzatori.
Art. 41.
Responsabilita' dei componenti. Rappresentanza in giudizio.
Art. 42.
Diversa destinazione dei fondi.
Art. 42-bis
Trasformazione, fusione e scissione.
TITOLO III
DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA
Art. 43.
Domicilio e residenza.
Art. 44.
Trasferimento della residenza e del domicilio.
Art. 45.
Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.
Art. 46.
Sede delle persone giuridiche.
Art. 47.
Elezione di domicilio.
TITOLO IV
DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
CAPO I
Dell'assenza
Art. 48.
Curatore dello scomparso.
Art. 49.
Dichiarazione di assenza.
Art. 50.
Immissione nel possesso temporaneo dei beni.
Art. 51.
Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.
Art. 52.
Effetti della immissione nel possesso temporaneo.
Art. 53.
Godimento dei beni.
Art. 54.
Limiti alla disponibilita' dei beni.
Art. 55.
Immissione di altri nel possesso temporaneo.
Art. 56.
Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza.
Art. 57.
Prova della morte dell'assente.
CAPO II
Della dichiarazione di morte presunta
Art. 58.
Dichiarazione di morte presunta dell'assente.
Art. 59.
Termine per la rinnovazione dell'istanza.
Art. 60.
Altri casi di dichiarazione di morte presunta.
Art. 61.
Data della morte presunta.
Art. 62.
Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta.
Art. 63.
Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente.
Art. 64.
Immissione nel possesso e inventario.
Art. 65.
Nuovo matrimonio del coniuge.
Art. 66.
Prova dell'esistenza della persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta.
Art. 67.
Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte.
Art. 68.
Nullita' del nuovo matrimonio.
CAPO III
Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui e' stata dichiarata la morte presunta
Art. 69.
Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.
Art. 70.
Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza.
Art. 71.
Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.
Art. 72.
Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale e' stata dichiarata la
Art. 73.
Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui e' stata dichiarata la morte
TITOLO V
DELLA PARENTELA E DELL'AFFINITA'
Art. 74
Parentela.
Art. 75.
Linee della parentela.
Art. 76.
Computo dei gradi.
Art. 77.
Limite della parentela.
Art. 78.
Affinita'.
TITOLO VI
DEL MATRIMONIO
CAPO I
Della promessa di matrimonio
Art. 79.
Effetti.
Art. 80.
Restituzione dei doni.
Art. 81.
Risarcimento dei danni.
CAPO II
Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato
Art. 82.
Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico
Art. 83.
Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato.
CAPO III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
Sezione I
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Art. 84.
Eta'.
Art. 85.
Interdizione per infermita' di mente.
Art. 86.
Liberta' di stato.
Art. 87.
Parentela, affinita', adozione ....
Art. 88.
Delitto.
Art. 89.
Divieto temporaneo di nuove nozze.
Art. 90.
Assistenza del minore.
Art. 91.
IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE D
Art. 92.
Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali.
Sezione II
Delle formalita' preliminari del matrimonio
Art. 93.
Pubblicazione.
Art. 94.
Luogo della pubblicazione.
Art. 95.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396
Art. 96.
Richiesta della pubblicazione.
Art. 97.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396
Art. 98.
Rifiuto della pubblicazione.
Art. 99.
Termine per la celebrazione del matrimonio.
Art. 100.
Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.
Art. 101.
Matrimonio in imminente pericolo di vita.
Sezione III
Delle opposizioni al matrimonio
Art. 102.
Persone che possono fare opposizione.
Art. 103.
Atto di opposizione.
Art. 104.
Effetti dell'opposizione.
Art. 105.
Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali.
Sezione IV
Della celebrazione del matrimonio
Art. 106.
Luogo della celebrazione.
Art. 107.
Forma della celebrazione.
Art. 108.
Inapponibilita' di termini e condizioni.
Art. 109.
Celebrazione in un comune diverso.
Art. 110.
Celebrazione fuori della casa comunale.
Art. 111.
Celebrazione per procura.
Art. 112.
Rifiuto della celebrazione.
Art. 113.
Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile.
Art. 114.
Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali.
Sezione V
Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nel Regno
Art. 115.
Matrimonio del cittadino all'estero.
Art. 116.
Matrimonio dello straniero nel Regno.
Sezione VI
Della nullita' del matrimonio
Art. 117.
Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.
Art. 118.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 119.
Interdizione.
Art. 120.
Incapacita' di intendere o di volere.
Art. 121.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 122.
Violenza ed errore.
Art. 123.
Simulazione.
Art. 124.
Vincolo di precedente matrimonio.
Art. 125.
Azione del pubblico ministero.
Art. 126.
Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio.
Art. 127.
Intrasmissibilita' dell'azione.
Art. 128.
Matrimonio putativo.
Art. 129.
Diritti dei coniugi in buona fede.
Art. 129-bis.
Responsabilita' del coniuge in mala fede e del terzo.
Sezione VII
Delle prove della celebrazione del matrimonio
Art. 130.
Atto di celebrazione del matrimonio.
Art. 131.
Possesso di stato.
Art. 132.
Mancanza dell'atto di celebrazione.
Art. 133.
Prova della celebrazione risultante da sentenza penale.
Sezione VIII
Disposizioni penali
Art. 134.
Omissione di pubblicazione.
Art. 135.
Pubblicazione senza richiesta o senza documenti.
Art. 136.
Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile.
Art. 137.
Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni.
Art. 138.
Altre infrazioni.
Art. 139.
Cause di nullita' note a uno dei coniugi.
Art. 140.
Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.
Art. 141.
Competenza.
Art. 142.
Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni.
CAPO IV
Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio
Art. 143.
Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
Art. 143-bis.
Cognome della moglie.
Art. 143-ter.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 91
Art. 144.
Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.
Art. 145.
Intervento del giudice.
Art. 146.
Allontanamento dalla residenza familiare.
Art. 147.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educ
Art. 148.
I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto pre
CAPO V
Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi
Art. 149.
Scioglimento del matrimonio.
Art. 150.
Separazione personale.
Art. 151.
Separazione giudiziale.
Art. 152.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 153.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 154.
Riconciliazione.
Art. 155.
In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenut
Art. 155-bis.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Art. 155-ter.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Art. 155-quater.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Art. 155-quinquies.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Art. 155-sexies.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Art. 156.
Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Art. 156-bis.
Cognome della moglie.
Art. 157.
Cessazione degli effetti della separazione.
Art. 158.
Separazione consensuale.
CAPO VI
Del regime patrimoniale della famiglia
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 159.
Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.
Art. 160.
Diritti inderogabili.
Art. 161.
Riferimento generico a leggi o agli usi.
Art. 162.
Forma delle convenzioni matrimoniali.
Art. 163.
Modifica delle convenzioni.
Art. 164.
Simulazione delle convenzioni matrimoniali.
Art. 165.
Capacita' del minore.
Art. 166.
Capacita' dell'inabilitato.
Art. 166-bis.
Divieto di costituzione di dote.
Sezione II
Del fondo patrimoniale
Art. 167.
Costituzione del fondo patrimoniale.
Art. 168.
Impiego ed amministrazione del fondo.
Art. 169.
Alienazione dei beni del fondo.
Art. 170.
Esecuzione sui beni e sui frutti.
Art. 171.
Cessazione del fondo.
Art. 172.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 173.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 174.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 175.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 176.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Sezione III
Della comunione legale
Art. 177.
Oggetto della comunione.
Art. 178.
Beni destinati all'esercizio di impresa.
Art. 179.
Beni personali.
Art. 180.
Amministrazione dei beni della comunione.
Art. 181.
Rifiuto di consenso.
Art. 182.
Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.
Art. 183.
Esclusione dall'amministrazione.
Art. 184.
Atti compiuti senza il necessario consenso.
Art. 185.
Amministrazione dei beni personali del coniuge.
Art. 186.
Obblighi gravanti sui beni della comunione.
Art. 187.
Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.
Art. 188.
Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni.
Art. 189.
Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi.
Art. 190.
Responsabilita' sussidiaria dei beni personali.
Art. 191.
Scioglimento della comunione.
Art. 192.
Rimborsi e restituzioni.
Art. 193.
Separazione giudiziale dei beni.
Art. 194.
Divisione dei beni della comunione.
Art. 195.
Prelevamento dei beni mobili.
Art. 196.
Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.
Art. 197.
Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.
Art. 198.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 199.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 200.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 201.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 202.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 65
Art. 203.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 204.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 205.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 206.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 207.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 208.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 209.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Sezione IV
Della comunione convenzionale
Art. 210.
Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.
Art. 211.
Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.
Art. 212.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 213.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 214.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Sezione V
Del regime di separazione dei beni
Art. 215.
Separazione dei beni.
Art. 216.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 217.
Amministrazione e godimento dei beni.
Art. 218.
Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge.
Art. 219.
Prova della proprieta' dei beni.
Art. 220.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 221.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 222.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 223.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 224.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 225.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 226.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 227.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 228.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 229.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 230.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Sezione VI
Dell'impresa familiare
Art. 230-bis.
Impresa familiare.
Art. 230-ter.
Diritti del convivente.
TITOLO VII
DELLO STATO DI FIGLIO
CAPO I
Della presunzione di paternita'...
Art. 231.
Paternita' del marito
Art. 232.
Presunzione di concepimento durante il matrimonio.
Art. 233.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Art. 234.
Nascita del figlio dopo i trecento giorni.
Art. 235.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
CAPO II
Delle prove della filiazione
Art. 236.
Atto di nascita e possesso di stato
Art. 237.
Fatti costitutivi del possesso di stato.
Art. 238.
Irreclamabilita' di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto
Art. 239.
Reclamo dello stato di figlio
Art. 240.
Contestazione dello stato di figlio
Art. 241.
Prova in giudizio
Art. 242.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Art. 243.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Art. 243-bis.
Disconoscimento di paternita'
CAPO III
Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio
Art. 244.
Termini dell'azione di disconoscimento
Art. 245.
Sospensione del termine
Art. 246.
Trasmissibilita' dell'azione
Art. 247.
Legittimazione passiva.
Art. 248.
Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio.
Art. 249.
Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio.
Art. 250.
Riconoscimento.
Art. 251
Autorizzazione al riconoscimento.
Art. 252.
Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famigli
Art. 253.
Inammissibilita' del riconoscimento.
Art. 254.
Forma del riconoscimento.
Art. 255.
Riconoscimento di un figlio premorto.
Art. 256.
Irrevocabilita' del riconoscimento.
Art. 257.
Clausole limitatrici.
Art. 258.
Effetti del riconoscimento.
Art. 259.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 260.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151.
Art. 261.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Art. 262.
Cognome del figlio nato fuori del matrimonio.
Art. 263.
Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita'
Art. 264.
Impugnazione da parte del figlio minore
Art. 265.
Impugnazione per violenza.
Art. 266.
Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale.
Art. 267.
Trasmissibilita' dell'azione.
Art. 268.
Provvedimenti in pendenza del giudizio.
CAPO V
Della dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'
Art. 269.
Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'.
Art. 270.
Legittimazione attiva e termine.
Art. 271.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 272.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 273.
Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.
Art. 274.
Ammissibilita' dell'azione.
Art. 275.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 276
Legittimazione passiva.
Art. 277.
Effetti della sentenza.
Art. 278.
Autorizzazione all'azione
Art. 279.
Responsabilita' per il mantenimento e l'educazione.
Sezione II
Della legittimazione dei figli naturali SEZIONE ABROGATA DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 280.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 281.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 282.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 283.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 284.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 285.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 286.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 287.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 288.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 289.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 290.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
TITOLO VIII
DELL'ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETA'
CAPO I
Dell'adozione di persone maggiori di eta' e dei suoi effetti
Art. 291.
Condizioni.
Art. 292.
IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
Art. 293.
Divieto d'adozione di figli ....
Art. 294.
Pluralita' di adottati o di adottanti.
Art. 295.
Adozione da parte del tutore.
Art. 296.
Consenso per l'adozione.
Art. 297.
Assenso del coniuge o dei genitori.
Art. 298.
Decorrenza degli effetti dell'adozione.
Art. 299.
Cognome dell'adottato.
Art. 300.
Diritti e dovevi dell'adottato.
Art. 301.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 302.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 303.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 304.
Diritti di successione.
Art. 305.
Revoca dell'adozione.
Art. 306.
Revoca per indegnita' dell'adottato.
Art. 307.
Revoca per indegnita' dell'adottante.
Art. 308.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 309.
Decorrenza degli effetti della revoca.
Art. 310.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
CAPO II
Delle forme dell'adozione di persone di maggiore eta'
Art. 311.
Manifestazione del consenso.
Art. 312.
Accertamenti del tribunale.
Art. 313.
Provvedimento del tribunale
Art. 314.
Pubblicita'
CAPO III
Dell'adozione speciale CAPO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/2.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/3.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/4.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/5.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/6.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/7.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/8.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/9.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/10.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/11.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/12.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/13.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/14.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/15.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/16.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/17.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/18.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/19.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/20.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/21.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/22.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/23.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/24.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/25.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/26.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/27.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/28.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
TITOLO IX
DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E DEI DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO
CAPO I
Dei diritti e doveri del figlio
Art. 315
Stato giuridico della filiazione.
Art. 315-bis
Diritti e doveri del figlio.
Art. 316.
Responsabilita' genitoriale.
Art. 316-bis.
Concorso nel mantenimento .
Art. 317.
Impedimento di uno dei genitori.
Art. 317-bis.
Rapporti con gli ascendenti.
Art. 318.
Abbandono della casa del genitore.
Art. 319.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 320.
Rappresentanza e amministrazione.
Art. 321.
Nomina di un curatore speciale.
Art. 322.
Inosservanza delle disposizioni precedenti.
Art. 323.
Atti vietati ai genitori.
Art. 324.
Usufrutto legale.
Art. 325.
Obblighi inerenti all'usufrutto legale.
Art. 326.
Inalienabilita' dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.
Art. 327.
Usufrutto legale di uno solo dei genitori.
Art. 328.
Nuove nozze.
Art. 329.
Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale.
Art. 330.
Decadenza dalla responsabilita' genitoriale sui figli.
Art. 331.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 332.
Reintegrazione nella responsabilita' genitoriale.
Art. 333.
Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.
Art. 334.
Rimozione dall'amministrazione.
Art. 335.
Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione.
Art. 336.
Procedimento.
Art. 336-bis.
Ascolto del minore.
Art. 337.
Vigilanza del giudice tutelare.
CAPO II
Esercizio della responsabilita' genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio
Art. 337-bis.
Ambito di applicazione
Art. 337-ter.
Provvedimenti riguardo ai figli
Art. 337-quater.
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso
Art. 337-quinquies.
Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli
Art. 337-sexies.
Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza
Art. 337-septies.
Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
Art. 337-octies.
Poteri del giudice e ascolto del minore
Art. 338.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 40 223
Art. 339.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 223
Art. 340.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 40 223
Art. 341.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 223
Art. 342.
IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
TITOLO IX-BIS
ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
Art. 342-bis.
Ordini di protezione contro gli abusi familiari.
Art. 342-ter.
Contenuto degli ordini di protezione.
TITOLO X
DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE
CAPO I
Della tutela dei minori
Art. 343.
Apertura della tutela.
Sezione I
Del giudice tutelare
Art. 344.
Funzioni del giudice tutelare.
Sezione II
Del tutore e del protutore
Art. 345.
Denunzie al giudice tutelare.
Art. 346.
Nomina del tutore e del protutore.
Art. 347.
Tutela di piu' fratelli.
Art. 348.
Scelta del tutore.
Art. 349.
Giuramento del tutore.
Art. 350.
Incapacita' all'ufficio tutelare.
Art. 351.
Dispensa dall'ufficio tutelare.
Art. 352.
Dispensa su domanda.
Art. 353.
Domanda di dispensa.
Art. 354.
Tutela affidata a enti di assistenza.
Art. 355.
Protutore.
Art. 356.
Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore.
Sezione III
Dell'esercizio della tutela
Art. 357.
Funzioni del tutore.
Art. 358.
Doveri del minore.
Art. 359.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 360.
Funzioni del protutore.
Art. 361.
Provvedimenti urgenti.
Art. 362.
Inventario.
Art. 363.
Formazione dell'inventario.
Art. 364.
Contenuto dell'inventario.
Art. 365.
Inventario di aziende.
Art. 366.
Beni amministrati da curatore speciale.
Art. 367.
Dichiarazione di debiti o crediti del tutore.
Art. 368.
Omissione della dichiarazione.
Art. 369.
Deposito di titoli e valori.
Art. 370.
Amministrazione prima dell'inventario.
Art. 371.
Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione.
Art. 372.
Investimento di capitali.
Art. 373.
Titoli al portatore.
Art. 374.
Autorizzazione del giudice tutelare.
Art. 375.
Autorizzazione del tribunale.
Art. 376.
Vendita di beni.
Art. 377.
Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli.
Art. 378.
Atti vietati al tutore e al protutore.
Art. 379.
Gratuita' della tutela.
Art. 380.
Contabilita' dell'amministrazione.
Art. 381
Cauzione
Art. 382.
Responsabilita' del tutore e del protutore.
Sezione IV
Della cessazione del tutore dall'ufficio
Art. 383.
Esonero dall'ufficio
Art. 384.
Rimozione e sospensione del tutore.
Sezione V
Del rendimento del conto finale
Art. 385.
Conto finale.
Art. 386.
Approvazione del conto.
Art. 387.
Prescrizione delle azioni relative alla tutela.
Art. 388.
Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto
Art. 389
Registro delle tutele.
CAPO II
Dell'emancipazione
Art. 390.
Emancipazione di diritto.
Art. 391.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39
Art. 392.
Curatore dell'emancipato.
Art. 393.
Incapacita' o rimozione del curatore.
Art. 394.
Capacita' dell'emancipato.
Art. 395.
Rifiuto del consenso da parte del curatore.
Art. 396.
Inosservanza delle precedenti norme.
Art. 397.
Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale.
Art. 398.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39
Art. 399.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39
TITOLO XI
DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO
Art. 400.
Norme regolatrici dell'assistenza dei minori.
Art. 401.
Limiti di applicazione delle norme.
Art. 402.
Poteri tutelali spettanti agli istituti di assistenza.
Art. 403.
Intervento della pubblica autorita' a favore dei minori.
Titolo XII
Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia
Capo I
Dell'amministrazione di sostegno
Art. 404.
Amministrazione di sostegno.
Art. 405.
Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relat
Art. 406.
Soggetti.
Art. 407.
Procedimento.
Art. 408.
Scelta dell'amministratore di sostegno.
Art. 409.
Effetti dell'amministrazione di sostegno.
Art. 410.
Doveri dell'amministratore di sostegno.
Art. 411.
Norme applicabili all'amministrazione di sostegno.
Art. 412.
Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione
Art. 413.
Revoca dell'amministrazione di sostegno.
Capo II
Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale
Art. 414.
Persone che possono essere interdette.
Art. 415.
Persone che possono essere inabilitate.
Art. 416.
Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore eta'.
Art. 417.
Istanza d'interdizione o d'inabilitazione.
Art. 418.
Poteri dell'autorita' giudiziaria.
Art. 419.
Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori.
Art. 420.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180 146
Art. 421.
Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione.
Art. 422.
Cessazione del tutore e del curatore provvisorio.
Art. 423.
Pubblicita'.
Art. 424.
Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato.
Art. 425.
Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato.
Art. 426.
Durata dell'ufficio.
Art. 427.
Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato.
Art. 428.
Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere.
Art. 429.
Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione.
Art. 430.
Pubblicita'.
Art. 431.
Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca.
Art. 432.
Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione.
TITOLO XIII
DEGLI ALIMENTI
Art. 433.
Persone obbligate.
Art. 434.
Cessazione dell'obbligo tra affini.
Art. 435.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 436.
Obbligo tra adottante e adottato.
Art. 437.
Obbligo del donatario.
Art. 438.
Misura degli alimenti.
Art. 439.
Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle.
Art. 440.
Cessazione, riduzione e aumento.
Art. 441.
Concorso di obbligati.
Art. 442.
Concorso di aventi diritto.
Art. 443.
Modo di somministrazione degli alimenti.
Art. 444.
Adempimento della prestazione alimentare.
Art. 445.
Decorrenza degli alimenti.
Art. 446.
Assegno provvisorio.
Art. 447.
Inammissibilita' di cessione e di compensazione.
Art. 448.
Cessazione per morte dell'obbligato.
Art. 448-bis
Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilita' genitorial
TITOLO XIV
DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE
Art. 449.
Registri dello stato civile.
Art. 450.
Pubblicita' dei registri dello stato civile.
Art. 451.
Forza probatoria degli atti.
Art. 452.
Mancanza, distruzione o smarrimento di registri.
Art. 453.
Annotazioni.
Art. 454.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.
Art. 455.
Efficacia della sentenza di rettificazione.
LIBRO SECONDO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI
CAPO I
Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredita'
Art. 456.
Apertura della successione.
Art. 457.
Delazione dell'eredita'.
Art. 458.
Divieto di patti successori.
Art. 459.
Acquisto dell'eredita'.
Art. 460.
Poteri del chiamato prima dell'accettazione.
Art. 461.
Rimborso delle spese sostenute dal chiamato.
CAPO II
Della capacita' di succedere
Art. 462.
Capacita' delle persone fisiche.
CAPO III
Dell'indegnita'
Art. 463.
Casi d'indegnita'.
Art. 463-bis.
Sospensione dalla successione.
Art. 464.
Restituzione dei frutti.
Art. 465.
Indegnita' del genitore.
Art. 466.
Riabilitazione dell'indegno.
CAPO IV
Della rappresentazione
Art. 467.
Nozione.
Art. 468.
Soggetti.
Art. 469.
Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione
CAPO V
DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 470.
Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario.
Art. 471.
Eredita' devolute a minori o interdetti.
Art. 472.
Eredita' devolute a minori emancipati o a inabilitati.
Art. 473.
Eredita' devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti no
Art. 474.
Modi di accettazione.
Art. 475.
Accettazione espressa.
Art. 476.
Accettazione tacita.
Art. 477.
Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione.
Art. 478.
Rinunzia che importa accettazione.
Art. 479.
Trasmissione del diritto di accettazione.
Art. 480.
Prescrizione.
Art. 481.
Fissazione di un termine per l'accettazione.
Art. 482.
Impugnazione per violenza o dolo.
Art. 483.
Impugnazione per errore.
Sezione II
Del beneficio d'inventario
Art. 484.
Accettazione col beneficio d'inventario.
Art. 485.
Chiamato all'eredita' che e' nel possesso di beni.
Art. 486.
Poteri.
Art. 487.
Chiamato all'eredita' che non e' nel possesso di beni.
Art. 488.
Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorita' giudiziaria.
Art. 489.
Incapaci.
Art. 490.
Effetti del beneficio d'inventario.
Art. 491.
Responsabilita' dell'erede nell'amministrazione.
Art. 492.
Garanzia.
Art. 493.
Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione.
Art. 494.
Omissioni o infedelta' nell'inventario.
Art. 495.
Pagamento dei creditori e legatari.
Art. 496.
Rendimento del conto.
Art. 497.
Mora nel rendimento del conto.
Art. 498.
Liquidazione dell'eredita' in caso di opposizione.
Art. 499.
Procedura di liquidazione.
Art. 500.
Termine per la liquidazione.
Art. 501.
Reclami
Art. 502.
Pagamento dei creditori e dei legatari.
Art. 503.
Liquidazione promossa dall'erede.
Art. 504.
Liquidazione nel caso di piu' eredi
Art. 505.
Decadenza dal beneficio.
Art. 506.
Procedure individuali.
Art. 507.
Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari.
Art. 508.
Nomina del curatore.
Art. 509.
Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari.
Art. 510.
Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati.
Art. 511.
Spese.
CAPO VI
Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede
Art. 512.
Oggetto della separazione.
Art. 513.
Separazione contro i legatari di specie.
Art. 514.
Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti.
Art. 515.
Cessazione della separazione.
Art. 516.
Termine per l'esercizio del diritto alla separazione.
Art. 517.
Separazione riguardo ai mobili.
Art. 518.
Separazione riguardo agli immobili.
CAPO VII
Della rinunzia all'eredita'
Art. 519.
Dichiarazione di rinunzia
Art. 520.
Rinunzia condizionata, a termine o parziale.
Art. 521.
Retroattivita' della rinunzia.
Art. 522.
Devoluzione nelle successioni legittime.
Art. 523.
Devoluzione nelle successioni testamentarie.
Art. 524.
Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori.
Art. 525.
Revoca della rinunzia.
Art. 526.
Impugnazione per violenza o dolo.
Art. 527.
Sottrazione di beni ereditari.
CAPO VIII
Dell'eredita' giacente
Art. 528.
Nomina del curatore.
Art. 529.
Obblighi del curatore.
Art. 530.
Pagamento dei debiti ereditari.
Art. 531.
Inventario, amministrazione e rendimento dei conti.
Art. 532.
Cessazione della curatela per accettazione dell'eredita'.
CAPO IX
Della petizione di eredita'
Art. 533.
Nozione.
Art. 534.
Diritti dei terzi.
Art. 535.
Possessore di beni ereditari.
CAPO X
Dei legittimari
Sezione I
Dei diritti riservati ai legittimari
Art. 536.
Legittimari.
Art. 537.
Riserva a favore dei figli ....
Art. 538.
Riserva a favore degli ascendenti ....
Art. 539.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 540.
Riserva a favore del coniuge.
Art. 541.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 542.
Concorso di coniuge e figli.
Art. 543.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 544.
Concorso di ascendenti ... e coniuge.
Art. 545.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 546.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 547.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 548.
Riserva a favore del coniuge separato.
Art. 549.
Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari.
Art. 550.
Lascito eccedente la porzione disponibile.
Art. 551.
Legato in sostituzione di legittima.
Art. 552.
Donazioni e legati in conto di legittima.
Sezione II
Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Art. 553.
Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari.
Art. 554.
Riduzione delle disposizioni testamentarie.
Art. 555.
Riduzione delle donazioni.
Art. 556.
Determinazione della porzione disponibile.
Art. 557.
Soggetti che possono chiedere la riduzione.
Art. 558.
Modo di ridurre le disposizioni testamentarie.
Art. 559.
Modo di ridurre le donazioni.
Art. 560.
Riduzione del legato o della donazione d'immobili.
Art. 561.
Restituzione degli immobili.
Art. 562.
Insolvenza del donatario soggetto a riduzione.
Art. 563.
Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione.
Art. 564.
Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione.
TITOLO II
DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME
Art. 565.
Categorie dei successibili.
CAPO I
Della successione dei parenti
Art. 566.
Successione dei figli
Art. 567.
Successione dei figli adottivi
Art. 568.
Successione dei genitori.
Art. 569.
Successione degli ascendenti.
Art. 570.
Successione dei fratelli e delle sorelle.
Art. 571.
Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.
Art. 572.
Successione di altri parenti.
Art. 573.
Successione dei figli.
Art. 574.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 575.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 576.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 577.
Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genit
Art. 578.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Art. 579.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Art. 580.
Diritti dei figli non riconoscibili.
CAPO II
Della successione del coniuge
Art. 581.
Concorso del coniuge con i figli.
Art. 582.
Concorso del coniuge con ascendenti ..., fratelli e sorelle.
Art. 583.
Successione del solo coniuge.
Art. 584.
Successione del coniuge putativo.
Art. 585.
Successione del coniuge separato.
CAPO III
Della successione dello Stato
Art. 586.
Acquisto dei beni da parte dello Stato.
TITOLO III
DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 587.
Testamento.
Art. 588.
Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare.
Art. 589.
Testamento congiuntivo o reciproco.
Art. 590.
Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle.
CAPO II
Della capacita' di disporre per testamento
Art. 591.
Casi d'incapacita'.
CAPO III
Della capacita' di ricevere per testamento
Art. 592.
Figli riconosciuti o riconoscibili.
Art. 593.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 594.
Assegno ai figli non riconoscibili.
Art. 595.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 49
Art. 596.
Incapacita' del tutore e del protutore.
Art. 597.
Incapacita' del notaio, dei testimoni e dell'interprete.
Art. 598.
Incapacita' di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto.
Art. 599.
Persone interposte.
Art. 600.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127, COME MODIFICATA DALLA L. 22 G
CAPO IV
Della forma dei testamenti
Sezione I
Dei testamenti ordinari
Art. 601.
Forme.
Art. 602.
Testamento olografo.
Art. 603.
Testamento pubblico.
Art. 604.
Testamento segreto.
Art. 605.
Formalita' del testamento segreto.
Art. 606.
Nullita' del testamento per difetto di forma.
Art. 607.
Validita' del testamento segreto come olografo.
Art. 608.
Ritiro di testamento segreto od olografo.
Sezione II
Dei testamenti speciali
Art. 609.
Malattie contagiose, calamita' pubbliche o infortuni.
Art. 610.
Termine di efficacia.
Art. 611.
Testamento a bordo di nave.
Art. 612.
Forme.
Art. 613.
Consegna.
Art. 614.
Verbale di consegna.
Art. 615.
Termine di efficacia.
Art. 616.
Testamento a bordo di aeromobile.
Art. 617.
Testamento dei militari e assimilati.
Art. 618.
Casi e termini d'efficacia.
Art. 619.
Nullita'.
Sezione III
Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Art. 620.
Pubblicazione del testamento olografo.
Art. 621.
Pubblicazione del testamento segreto.
Art. 622.
Comunicazione dei testamenti alla pretura.
Art. 623.
Comunicazioni agli eredi e legatari.
CAPO V
Dell'istituzione di erede e dei legati
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 624.
Violenza, dolo, errore.
Art. 625.
Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto de
Art. 626.
Motivo illecito.
Art. 627.
Disposizione fiduciaria.
Art. 628.
Disposizione a favore di persona incerta.
Art. 629.
Disposizioni a favore dell'anima.
Art. 630.
Disposizioni a favore dei poveri.
Art. 631.
Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo.
Art. 632.
Determinazione di legato per arbitrio altrui.
Sezione II
Delle disposizioni condizionali, a termine e modali
Art. 633.
Condizione sospensiva o risolutiva.
Art. 634.
Condizioni impossibili o illecite.
Art. 635.
Condizione di reciprocita'.
Art. 636.
Divieto di nozze.
Art. 637.
Termine.
Art. 638.
Condizione di non fare o di non dare.
Art. 639.
Garanzia in caso di condizione risolutiva.
Art. 640.
Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine.
Art. 641.
Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di gar
Art. 642.
Persone a cui spetta l'amministrazione.
Art. 643.
Amministrazione in caso di eredi nascituri.
Art. 644.
Obblighi e facolta' degli amministratori.
Art. 645.
Condizione sospensiva potestativa senza termine.
Art. 646.
Retroattivita' della condizione.
Art. 647.
Onere.
Art. 648.
Adempimento dell'onere.
Sezione III
Dei legati
Art. 649.
Acquisto del legato.
Art. 650.
Fissazione di un termine per la rinunzia.
Art. 651.
Legato di cosa dell'onerato o di un terzo.
Art. 652.
Legato di cosa solo in parte del testatore.
Art. 653.
Legato di cosa genericamente determinata.
Art. 654.
Legato di cosa non esistente nell'asse.
Art. 655.
Legato di cosa da prendersi da certo luogo.
Art. 656.
Legato di cosa del legatario.
Art. 657.
Legato di cosa acquistata dal legatario.
Art. 658.
Legato di credito o di liberazione da debito.
Art. 659.
Legato a favore del creditore.
Art. 660.
Legato di alimenti.
Art. 661.
Prelegato.
Art. 662.
Onere della prestazione del legato.
Art. 663.
Legato imposto a un solo erede.
Art. 664.
Adempimento del legato di genere.
Art. 665.
Scelta nel legato alternativo.
Art. 666.
Trasmissione all'erede della facolta' di scelta.
Art. 667.
Accessioni della cosa legata.
Art. 668.
Adempimento del legato.
Art. 669.
Frutti della cosa legata.
Art. 670.
Legato di prestazioni periodiche.
Art. 671.
Legati e oneri a carico del legatario.
Art. 672.
Spese per la prestazione del legato.
Art. 673.
Perimento della cosa legata. Impossibilita' della prestazione.
Sezione IV
Del diritto di accrescimento
Art. 674.
Accrescimento tra coeredi.
Art. 675.
Accrescimento tra collegatari.
Art. 676.
Effetti dell'accrescimento.
Art. 677.
Mancanza di accrescimento.
Art. 678.
Accrescimento nel legato di usufrutto.
Sezione V
Della revocazione delle disposizioni testamentarie
Art. 679.
Revocabilita' del testamento.
Art. 680.
Revocazione espressa.
Art. 681.
Revocazione della revocazione.
Art. 682.
Testamento posteriore.
Art. 683.
Testamento posteriore inefficace.
Art. 684.
Distruzione del testamento olografo.
Art. 685.
Effetti del ritiro del testamento segreto.
Art. 686.
Alienazione e trasformazione della cosa legata.
Art. 687.
Revocazione per sopravvenienza di figli.
CAPO VI
Delle sostituzioni
Sezione I
Della sostituzione ordinaria
Art. 688.
Casi di sostituzione ordinaria.
Art. 689.
Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca.
Art. 690.
Obblighi dei sostituiti.
Art. 691.
Sostituzione ordinaria nei legati.
Sezione II
Della sostituzione fedecommissaria
Art. 692.
Sostituzione fedecommissaria.
Art. 693.
Diritti e obblighi dell'istituito.
Art. 694.
Alienazione dei beni.
Art. 695.
Diritti dei creditori personali dell'istituito.
Art. 696.
Devoluzione al sostituito.
Art. 697.
Sostituzione fedecommissaria nei legati.
Art. 698.
Usufrutto successivo.
Art. 699.
Premi di nuzialita', opere di assistenza e simili.
CAPO VII
Degli esecutori testamentari
Art. 700.
Facolta' di nomina e di sostituzione.
Art. 701.
Persone capaci di essere nominate.
Art. 702.
Accettazione e rinunzia alla nomina.
Art. 703.
Funzioni dell'esecutore testamentario.
Art. 704.
Rappresentanza processuale.
Art. 705.
Apposizione di sigilli e inventario.
Art. 706.
Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario.
Art. 707.
Consegna dei beni all'erede.
Art. 708.
Disaccordo tra piu' esecutori testamentari.
Art. 709.
Conto della gestione.
Art. 710.
Esonero dell'esecutore testamentario.
Art. 711.
Retribuzione.
Art. 712.
Spese.
TITOLO IV
DELLA DIVISIONE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 713.
Facolta' di domandare la divisione.
Art. 714.
Godimento separato di parte dei beni.
Art. 715.
Casi d'impedimento alla divisione.
Art. 716.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 717.
Sospensione della divisione per ordine del giudice.
Art. 718.
Diritto ai beni in natura.
Art. 719.
Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari.
Art. 720.
Immobili non divisibili.
Art. 721.
Vendita degli immobili.
Art. 722.
Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale.
Art. 723.
Resa dei conti.
Art. 724.
Collazione e imputazione.
Art. 725.
Prelevamenti.
Art. 726.
Stima e formazione delle parti.
Art. 727.
Norme per la formazione delle porzioni.
Art. 728.
Conguagli in danaro.
Art. 729.
Assegnazione o attribuzione delle porzioni.
Art. 730.
Deferimento delle operazioni a un notaio.
Art. 731.
Suddivisioni tra stirpi.
Art. 732.
Diritto di prelazione.
Art. 733.
Norme date dal testatore per la divisione.
Art. 734.
Divisione fatta dal testatore.
Art. 735.
Preterizione di eredi e lesione di legittima.
Art. 736.
Consegna dei documenti.
CAPO II
Della collazione
Art. 737.
Soggetti tenuti alla collazione.
Art. 738.
Limiti della collazione per il coniuge.
Art. 739.
Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi.
Art. 740.
Donazioni fatte all'ascendente dell'erede.
Art. 741.
Collazione di assegnazioni varie.
Art. 742.
Spese non soggette a collazione.
Art. 743.
Societa' contratta con l'erede.
Art. 744.
Perimento della cosa donata.
Art. 745.
Frutti e interessi.
Art. 746.
Collazione d'immobili.
Art. 747.
Collazione per imputazione.
Art. 748.
Miglioramenti, spese e deterioramenti.
Art. 749.
Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato.
Art. 750.
Collazione di mobili.
Art. 751.
Collazione del danaro.
CAPO III
Del pagamento dei debiti
Art. 752.
Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi.
Art. 753.
Immobili gravati da rendita redimibile.
Art. 754.
Pagamento dei debiti e rivalsa.
Art. 755.
Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede.
Art. 756.
Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti.
CAPO IV
Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote
Art. 757.
Diritto dell'erede sulla propria quota.
Art. 758.
Garanzia tra coeredi.
Art. 759.
Evizione subita da un coerede.
Art. 760.
Inesigibilita' di crediti.
CAPO V
Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione
Art. 761.
Annullamento per violenza o dolo.
Art. 762.
Omissione di beni ereditari.
Art. 763.
Rescissione per lesione.
Art. 764.
Atti diversi dalla divisione.
Art. 765.
Vendita del diritto ereditario fatta al coerede.
Art. 766.
Stima dei beni.
Art. 767.
Facolta' del coerede di dare il supplemento.
Art. 768.
Alienazione della porzione ereditaria.
Capo V-bis
Del patto di famiglia
Art. 768-bis.
Nozione .
Art. 768-ter.
Forma.
Art. 768-quater.
Partecipazione.
Art. 768-quinquies.
Vizi del consenso.
Art. 768-sexies.
Rapporti con i terzi.
Art. 768-septies.
Scioglimento.
Art. 768-octies.
Controversie.
TITOLO V
DELLE DONAZIONI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 769.
Definizione.
Art. 770.
Donazione rimuneratoria.
Art. 771.
Donazione di beni futuri.
Art. 772.
Donazione di prestazioni periodiche.
Art. 773.
Donazione a piu' donatari.
CAPO II
Della capacita' di disporre e di ricevere per donazione
Art. 774.
Capacita' di donare.
Art. 775.
Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere.
Art. 776.
Donazione fatta dall'inabilitato.
Art. 777.
Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci.
Art. 778.
Mandato a donare.
Art. 779.
Donazione a favore del tutore o protutore.
Art. 780.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 15140
Art. 781.
Donazione tra coniugi.
CAPO III
Della forma e degli effetti della donazione
Art. 782.
Forma della donazione.
Art. 783.
Donazioni di modico valore.
Art. 784.
Donazione a nascituri.
Art. 785.
Donazione in riguardo di matrimonio.
Art. 786.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127, COME MODIFICATA DALLA L. 22 G
Art. 787.
Errore sul motivo della donazione.
Art. 788.
Motivo illecito.
Art. 789.
Inadempimento o ritardo nell'esecuzione.
Art. 790.
Riserva di disporre di cose determinate.
Art. 791.
Condizione di riversibilita'.
Art. 792.
Effetti della riversibilita'.
Art. 793.
Donazione modale.
Art. 794.
Onere illecito o impossibile.
Art. 795.
Divieto di sostituzione.
Art. 796.
Riserva di usufrutto.
Art. 797.
Garanzia per evizione.
Art. 798.
Responsabilita' per vizi della cosa.
Art. 799.
Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle.
CAPO IV
Della revocazione delle donazioni
Art. 800.
Cause di revocazione.
Art. 801.
Revocazione per ingratitudine.
Art. 802.
Termini e legittimazione ad agire.
Art. 803.
Revocazione per sopravvenienza di figli
Art. 804.
Termine per l'azione.
Art. 805.
Donazioni irrevocabili.
Art. 806.
Inammissibilita' della rinunzia preventiva.
Art. 807.
Effetti della revocazione.
Art. 808.
Effetti nei riguardi dei terzi.
Art. 809.
Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalita'.
LIBRO TERZO
TITOLO I
DEI BENI
CAPO I
Dei beni in generale
Art. 810.
Nozione.
Sezione I
Dei beni nell'ordine corporativo
Art. 811.
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287
Sezione II
Dei beni immobili e mobili
Art. 812.
Distinzione dei beni.
Art. 813.
Distinzione dei diritti.
Art. 814.
Energie.
Art. 815.
Beni mobili iscritti in pubblici registri.
Art. 816.
Universalita' di mobili.
Art. 817.
Pertinenze.
Art. 818.
Regime delle pertinenze.
Art. 819.
Diritti dei terzi sulle pertinenze.
Sezione III
Dei frutti
Art. 820.
Frutti naturali e frutti civili.
Art. 821.
Acquisto dei frutti.
CAPO II
Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici
Art. 822.
Demanio pubblico.
Art. 823.
Condizione giuridica del demanio pubblico.
Art. 824.
Beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali.
Art. 825.
Diritti demaniali su beni altrui.
Art. 826.
Patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni.
Art. 827.
Beni immobili vacanti.
Art. 828.
Condizione giuridica dei beni patrimoniali.
Art. 829.
Passaggio di beni dal demanio al patrimonio.
Art. 830.
Beni degli enti pubblici non territoriali.
Art. 831.
Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto.
TITOLO II
DELLA PROPRIETA'
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 832.
Contenuto del diritto.
Art. 833.
Atti d'emulazione.
Art. 834.
Espropriazione per pubblico interesse.
Art. 835.
Requisizioni.
Art. 836.
Vincoli e obblighi temporanei.
Art. 837.
Ammassi.
Art. 838.
Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente i
Art. 839.
Beni d'interesse storico e artistico.
CAPO II
Della proprieta' fondiaria
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 840.
Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo.
Art. 841.
Chiusura del fondo.
Art. 842.
Caccia e pesca.
Art. 843.
Accesso al fondo.
Art. 844.
Immissioni.
Art. 845.
Regole particolari per scopi di pubblico interesse.
Sezione II
Del riordinamento della proprieta' rurale
Art. 846.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228, COME MODIFICATO DAL D. LGS.
Art. 847.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228, COME MODIFICATO DAL D. LGS.
Art. 848.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228, COME MODIFICATO DAL D. LGS.
Art. 849.
Fondi compresi entro maggiori unita' fondiarie.
Art. 850.
Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria.
Art. 851.
Trasferimenti coattivi.
Art. 852.
Terreni esclusi dai trasferimenti.
Art. 853.
Trasferimento dei diritti reali.
Art. 854.
Notifica e trascrizione del piano di riordinamento.
Art. 855.
Effetti dell'approvazione del piano di riordinamento.
Art. 856.
Competenza dell'autorita' giudiziaria.
Sezione III
Della bonifica integrale
Art. 857.
Terreni soggetti a bonifica.
Art. 858.
Comprensorio di bonifica e piano delle opere.
Art. 859.
Opere di competenza dello Stato.
Art. 860.
Concorso dei proprietari nella spesa.
Art. 861.
Opere di competenza dei privati.
Art. 862.
Consorzi di bonifica.
Art. 863.
Consorzi di miglioramento fondiario.
Art. 864.
Contributi consorziali.
Art. 865.
Espropriazione per inosservanza degli obblighi.
Sezione IV
Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali
Art. 866.
Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi.
Art. 867.
Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati.
Art. 868.
Regolamento protettivo dei corsi d'acqua.
Sezione V
Della proprieta' edilizia
Art. 869.
Piani regolatori.
Art. 870.
Comparti.
Art. 871.
Norme di edilizia e di ornato pubblico.
Art. 872.
Violazione delle norme di edilizia.
Sezione VI
Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Art. 873.
Distanze nelle costruzioni.
Art. 874.
Comunione forzosa del muro sul confine.
Art. 875.
Comunione forzosa del muro che non e' sul confine.
Art. 876.
Innesto nel muro sul confine.
Art. 877.
Costruzioni in aderenza.
Art. 878.
Muro di cinta.
Art. 879.
Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa.
Art. 880.
Presunzione di comunione del muro divisorio.
Art. 881.
Presunzione di proprieta' esclusiva del muro divisorio.
Art. 882.
Riparazioni del muro comune.
Art. 883.
Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune.
Art. 884.
Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune.
Art. 885.
Innalzamento del muro comune.
Art. 886.
Costruzione del muro di cinta.
Art. 887.
Fondi a dislivello negli abitati.
Art. 888.
Esonero dal contributo nelle spese.
Art. 889.
Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi.
Art. 890.
Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi.
Art. 891.
Distanze per canali e fossi.
Art. 892.
Distanze per gli alberi.
Art. 893.
Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi.
Art. 894.
Alberi a distanza non legale.
Art. 895.
Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale.
Art. 896.
Recisione di rami protesi e di radici.
Art. 896-bis
Distanze minime per gli apiari.
Art. 897.
Comunione di fossi.
Art. 898.
Comunione di siepi.
Art. 899.
Comunione di alberi.
Sezione VII
Delle luci e delle vedute
Art. 900.
Specie di finestre.
Art. 901.
Luci.
Art. 902.
Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci.
Art. 903.
Luci nel muro proprio o nel muro comune.
Art. 904.
Diritto di chiudere le luci.
Art. 905.
Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi.
Art. 906.
Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique.
Art. 907.
Distanza delle costruzioni dalle vedute.
Sezione VIII
Dello stillicidio
Art. 908.
Scarico delle acque piovane.
Sezione IX
Delle acque
Art. 909.
Diritto sulle acque esistenti nel fondo.
Art. 910.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238
Art. 911.
Apertura di nuove sorgenti e altre opere.
Art. 912.
Conciliazione di opposti interessi.
Art. 913.
Scolo delle acque.
Art. 914.
Consorzi per regolare il deflusso delle acque.
Art. 915.
Riparazione di sponde e argini.
Art. 916.
Rimozione degli ingombri.
Art. 917.
Spese per la riparazione, costruzione o rimozione.
Art. 918.
Consorzi volontari.
Art. 919.
Scioglimento del consorzio.
Art. 920.
Norme applicabili.
Art. 921.
Consorzi coattivi.
CAPO III
Dei modi di acquisto della proprieta'
Art. 922.
Modi di acquisto.
Sezione I
Dell'occupazione e dell'invenzione
Art. 923.
Cose suscettibili di occupazione.
Art. 924.
Sciami di api.
Art. 925.
Animali mansuefatti.
Art. 926.
Migrazione di colombi, conigli e pesci.
Art. 927.
Cose ritrovate.
Art. 928.
Pubblicazione del ritrovamento.
Art. 929.
Acquisto di proprieta' della cosa ritrovata.
Art. 930.
Premio dovuto al ritrovatore.
Art. 931.
Equiparazione del possessore o detentore al proprietario.
Art. 932.
Tesoro.
Art. 933.
Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici.
Sezione II
Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della commistione
Art. 934.
Opere fatte sopra o sotto il suolo.
Art. 935.
Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui.
Art. 936.
Opere fatte da un terzo con materiali propri.
Art. 937.
Opere fatte da un terzo con materiali altrui.
Art. 938.
Occupazione di porzione di fondo attiguo.
Art. 939.
Unione e commistione.
Art. 940.
Specificazione.
Art. 941.
Alluvione.
Art. 942.
Terreni abbandonati dalle acque correnti.
Art. 943.
Laghi e stagni.
Art. 944.
Avulsione.
Art. 945.
Isole e unioni di terra.
Art. 946.
Alveo abbandonato.
Art. 947.
Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso.
CAPO IV
Delle azioni a difesa della proprieta'
Art. 948.
Azione di rivendicazione.
Art. 949.
Azione negatoria.
Art. 950.
Azione di regolamento di confini.
Art. 951.
Azione per apposizione di termini.
TITOLO III
DELLA SUPERFICIE
Art. 952.
Costituzione del diritto di superficie.
Art. 953.
Costituzione a tempo determinato.
Art. 954.
Estinzione del diritto di superficie.
Art. 955.
Costruzioni al disotto del suolo.
Art. 956.
Divieto di proprieta' separata delle piantagioni.
TITOLO IV
DELL'ENFITEUSI
Art. 957.
Disposizioni inderogabili.
Art. 958.
Durata.
Art. 959.
Diritti dell'enfiteuta.
Art. 960.
Obblighi dell'enfiteuta.
Art. 961.
Pagamento del canone.
Art. 962.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607
Art. 963.
Perimento totale o parziale del fondo.
Art. 964.
Imposte e altri pesi.
Art. 965.
Disponibilita' del diritto dell'enfiteuta.
Art. 966.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1138
Art. 967.
Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di alienazione.
Art. 968.
Subenfiteusi.
Art. 969.
Ricognizione.
Art. 970.
Prescrizione del diritto dell'enfiteuta.
Art. 971.
Affrancazione.
Art. 972.
Devoluzione.
Art. 973.
Clausola risolutiva espressa.
Art. 974.
Diritti dei creditori dell'enfiteuta.
Art. 975.
Miglioramenti e addizioni.
Art. 976.
Locazioni concluse dall'enfiteuta.
Art. 977.
Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche.
TITOLO V
DELL'USUFRUTTO, DELL'USO E DELL'ABITAZIONE
CAPO I
Dell'usufrutto
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 978.
Costituzione.
Art. 979.
Durata.
Art. 980.
Cessione dell'usufrutto.
Sezione II
Dei diritti nascenti dall'usufrutto
Art. 981.
Contenuto del diritto di usufrutto.
Art. 982.
Possesso della cosa.
Art. 983.
Accessioni.
Art. 984.
Frutti.
Art. 985.
Miglioramenti.
Art. 986.
Addizioni.
Art. 987.
Miniere, cave e torbiere.
Art. 988.
Tesoro.
Art. 989.
Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto.
Art. 990.
Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti.
Art. 991.
Alberi fruttiferi.
Art. 992.
Pali per vigne e per altre coltivazioni.
Art. 993.
Semenzai.
Art. 994.
Perimento delle mandre o dei greggi.
Art. 995.
Cose consumabili.
Art. 996.
Cose deteriorabili.
Art. 997.
Impianti, opifici e macchinari.
Art. 998.
Scorte vive e morte.
Art. 999.
Locazioni concluse dall'usufruttuario.
Art. 1000.
Riscossione di capitali.
Sezione III
Degli obblighi nascenti dall'usufrutto
Art. 1001.
Obbligo di restituzione. Misura della diligenza.
Art. 1002.
Inventario e garanzia.
Art. 1003.
Mancanza o insufficienza della garanzia.
Art. 1004.
Spese a carico dell'usufruttuario.
Art. 1005.
Riparazioni straordinarie.
Art. 1006.
Rifiuto del proprietario alle riparazioni.
Art. 1007.
Rovina parziale di edificio accessorio.
Art. 1008.
Imposte e altri pesi a carico dell'usufruttuario.
Art. 1009.
Imposte e altri pesi a carico del proprietario.
Art. 1010.
Passivita' gravanti su eredita' in usufrutto.
Art. 1011.
Ritenzione per le somme anticipate.
Art. 1012.
Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servitu'.
Art. 1013.
Spese per le liti.
Sezione IV
Estinzione e modificazioni dell'usufrutto
Art. 1014.
Estinzione dell'usufrutto.
Art. 1015.
Abusi dell'usufruttuario.
Art. 1016.
Perimento parziale della cosa.
Art. 1017.
Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi.
Art. 1018.
Perimento dell'edificio.
Art. 1019.
Perimento di cosa assicurata dall'usufruttuario.
Art. 1020.
Requisizione o espropriazione.
CAPO II
Dell'uso e dell'abitazione
Art. 1021.
Uso.
Art. 1022.
Abitazione.
Art. 1023.
Ambito della famiglia.
Art. 1024.
Divieto di cessione.
Art. 1025.
Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione.
Art. 1026.
Applicabilita' delle norme sull'usufrutto.
TITOLO VI
DELLE SERVITU' PREDIALI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1027.
Contenuto del diritto.
Art. 1028.
Nozione dell'utilita'.
Art. 1029.
Servitu' per vantaggio futuro.
Art. 1030.
Prestazioni accessorie.
Art. 1031.
Costituzione delle servitu'
CAPO II
Delle servitu' coattive
Art. 1032.
Modi di costituzione.
Sezione I
Dell'acquedotto e dello scarico coattivo
Art. 1033.
Obbligo di dare passaggio alle acque.
Art. 1034.
Apertura di nuovo acquedotto.
Art. 1035.
Attraversamento di acquedotti.
Art. 1036.
Attraversamento di fiumi o di strade.
Art. 1037.
Condizioni per la costituzione della servitu'.
Art. 1038.
Indennita' per l'imposizione della servitu'.
Art. 1039.
Indennita' per il passaggio temporaneo.
Art. 1040.
Uso dell'acquedotto.
Art. 1041.
Letto dell'acquedotto.
Art. 1042.
Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui.
Art. 1043.
Scarico coattivo.
Art. 1044.
Bonifica.
Art. 1045.
Utilizzazione di fogne o di fossi altrui.
Art. 1046.
Norme per l'esecuzione delle opere.
Sezione II
Dell'appoggio e dell'infissione di chiusa
Art. 1047.
Contenuto della servitu'.
Art. 1048.
Obblighi degli utenti.