![]() Art. 1173. (Fonti delle obbligazioni). Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformita' dell'ordinamento giuridico. ![]() Art. 1174. (Carattere patrimoniale della prestazione). La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. ![]() Art. 1175. (Comportamento secondo correttezza). Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, ((...)).
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