![]() Art. 1531. (Interessi, dividendi e diritto di voto). Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore. Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna. ![]() Art. 1532. (Diritto di opzione). Il diritto di opzione inerente ai titoli venduti a termine spetta al compratore. Il venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi gli ha fornito i fondi necessari. In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito. ![]() Art. 1533. (Estrazione per premi o rimborsi). Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione spettano al compratore, qualora la conclusione del contratto sia anteriore al giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione. Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei titoli almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione. In mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facolta' di acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una quantita' corrispondente di titoli, dandone comunicazione al venditore prima dell'inizio dell'estrazione. ![]() Art. 1534. (Versamenti richiesti sui titoli). Il compratore deve fornire al venditore, almeno due giorni prima della scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui titoli non liberati. ![]() Art. 1535. (Proroga dei contratti a termine). Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, e' dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi. ![]() Art. 1536. (Inadempimento). In caso d'inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le norme degli articoli 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa, l'applicazione delle leggi speciali.
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