![]() Art. 1977. (Nozione). La cessione dei beni ai creditori e' il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attivita' e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti. ![]() Art. 1978. (Forma). La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullita'. Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265. ![]() Art. 1979. (Poteri dei creditori cessionari). L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi. ![]() Art. 1980. (Effetti della cessione). Il debitore non puo' disporre dei beni ceduti. I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni. I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attivita' del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attivita' prima di aver liquidato quelle cedute. ![]() Art. 1981. (Spese). I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l'importo sul ricavato di essa. ![]() Art. 1982. (Riparto). I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione. Il residuo spetta al debitore. ![]() Art. 1983. (Controllo del debitore). Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura piu' di un anno. Se e' stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore. ![]() Art. 1984. (Liberazione del debitore). Se non vi e' patto contrario, il debitore e' liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto. ![]() Art. 1985. (Recesso del contratto). Il debitore puo' recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento. Il debitore e' tenuto al rimborso delle spese di gestione. ![]() Art. 1986. (Annullamento e risoluzione del contratto). La cessione puo' essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passivita' o ha simulato passivita' inesistenti. La cessione puo' essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.
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