![]() Art. 2063. (Oggetto). Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto: 1) la disciplina unitaria della produzione; 2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali; 3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio. Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate. ![]() Art. 2064. (Formazione e pubblicazione). La formazione e la pubblicazione delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi sono regolate dalle leggi speciali. ![]() Art. 2065. (Efficacia). Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attivita' nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi. ![]() Art. 2066. (Inderogabilita'). I contratti individuali non possono derogare alle ordinanze corporative e agli accordi economici collettivi, salvo che questi lo consentano. Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle norme inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi previsti nel presente capo, sono sostituite di diritto dalle norme suddette. La disposizione del comma precedente non si applica ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza corporativa o dell'accordo economico collettivo. L'ordinanza e l'accordo possono tuttavia stabilire che le norme in essi contenute si applichino anche ai contratti ad esecuzione continuata o periodica in corso, per la parte non ancora eseguita.
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