Art. n°
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Art. 2214. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Libri obbligatori e altre scritture contabili.

Dispositivo

Art. 2214.

(Libri obbligatori e altre scritture contabili).


L'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.


Deve altresi' tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.


Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.



Ratio Legis


Spiegazione