Art. 23 Codice Crisi 2019
(D.P.R. ...)
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Liquidazione del compenso
Dispositivo
Art. 23
Liquidazione del compenso
1. Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore, e' liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attivita' svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonche' dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.
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Ratio Legis
Spiegazione