Art. n°
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Art. 23 Codice Crisi 2019

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Liquidazione del compenso

Dispositivo

Art. 23

Liquidazione del compenso


1. Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore, e' liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attivita' svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonche' dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.



Ratio Legis


Spiegazione