Art. 2570. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Marchi collettivi.
Dispositivo
Art. 2570.
(( (Marchi collettivi).))
((I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.))
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Spiegazione