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Art. 2746. Distinzione dei privilegi.
Art. 2746. (Distinzione dei privilegi).
Codice civile 2020 LIBRO SESTO TITOLO III DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE, DELLE CAUSE DI PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE CAPO II Dei privilegi Sezione I Disposizioni generali
^ Art. 2745. Fondamento del privilegio.Art. 2745. (Fondamento del privilegio). Il privilegio e' accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio puo' tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; puo' anche essere subordinata a particolari forme di pubblicita'.
^ Art. 2746. Distinzione dei privilegi.Art. 2746. (Distinzione dei privilegi). Il privilegio e' generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.
^ Art. 2747. Efficacia del privilegio.Art. 2747. (Efficacia del privilegio). Il privilegio generale non puo' esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto, salvo quanto e' disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916. Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale e' subordinato, puo' esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso.
^ Art. 2748. Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche.Art. 2748. (Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche). Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non puo' esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio. I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.
^ Art. 2749. Estensione del privilegio.Art. 2749. (Estensione del privilegio). Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente. Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.
^ Art. 2750 Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali.Art. 2750 (Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali). I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione. Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non e' diversamente disposto.
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