Art. n°
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Art. 403. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Intervento della pubblica autorita' a favore dei minori.

Dispositivo

Art. 403.

(Intervento della pubblica autorita' a favore dei minori).


Quando il minore e' moralmente o materialmente abbandonato o e' allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralita', ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorita', a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.



Ratio Legis


Spiegazione