Art. 403. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Intervento della pubblica autorita' a favore dei minori.
Dispositivo
Art. 403.
(Intervento della pubblica autorita' a favore dei minori).
Quando il minore e' moralmente o materialmente abbandonato o e' allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralita', ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorita', a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
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Ratio Legis
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