Art. n°
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Art. 896. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Recisione di rami protesi e di radici.

Dispositivo

Art. 896.

(Recisione di rami protesi e di radici).


Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino puo' in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e puo' egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi pero' in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.


Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.


Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.


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Spiegazione