Art. 1528. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Pagamento del prezzo.
Dispositivo
Art. 1528.
(Pagamento del prezzo).
Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente.
Quando i documenti sono regolari, il compratore non puo' rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualita' e allo stato delle cose, a meno che queste risultino gia' dimostrate.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione