Art. n°
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Art. 1530. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Pagamento contro documenti a mezzo di banca.

Dispositivo

Art. 1530.

(Pagamento contro documenti a mezzo di banca).


Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non puo' rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all'atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi.


La banca che ha confermato il credito al venditore puo' opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarita' dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.



Ratio Legis


Spiegazione