Art. 1530. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Pagamento contro documenti a mezzo di banca.
Dispositivo
Art. 1530.
(Pagamento contro documenti a mezzo di banca).
Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non puo' rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all'atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi.
La banca che ha confermato il credito al venditore puo' opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarita' dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione