Art. n°
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Art. 1636. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali.

Dispositivo

Art. 1636.

(Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali).


Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si e' verificata la perdita per caso fortuito di almeno la meta' dei frutti, l'affittuario puo' essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla meta'.


((5a))


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AGGIORNAMENTO (5a)


La Legge 12 giugno 1962, n. 567, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La riduzione del canone di cui agli articoli 1635, comma primo, secondo e terzo, e 1636 del Codice civile, e' ammessa in relazione a ciascuna annata agraria a favore dell'affittuario, qualora per caso fortuito si verifichi perimento di frutti non ancora separati o mancata produzione di essi, in misura non inferiore al terzo della normale produzione".



Ratio Legis


Spiegazione